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sabato 11 aprile 2009

CODACONS, TELEFONI: DA DUE MESI SENZA LINEA COL PASSAGGIO DI GESTORE


Telefoni:
col cambio di gestore solo disservizi
L’odissea di un esasperato cittadino friulano

Cambiare gestore telefonico con la giustificata motivazione di risparmiare qualche euro in bolletta può rivelarsi un’odissea. Il Codacons di Udine, tra le numerose segnalazioni di disservizi legati al subentro di nuove compagnie, sta seguendo il caso di una coppia friulana che ha più volte richiesto - invano - l’intervento di un tecnico che accertasse le origini del guasto della propria linea improvvisamente interrottasi dopo il passaggio dalla Telecom alla Wind, e successivamente (ed ancora una volta invano) reclamato il rientro con il precedente gestore. Risultato: a distanza di oltre due mesi la coppia di pensionati è del tutto privo della linea telefonica.
Stanco di essere rimbalzato da un operatore all’altro, dopo mesi di attesa l’utente, residente a Gemona del Friuli, è passato alle vie legali, “vista l'assoluta impossibilità - spiega Nicola D’Andrea, neopresidente provinciale Codacons - di risolvere per le vie brevi il ripristino della linea telefonica e poi, vista la problematica sorta col passaggio all’altro gestore, il successivo di rientro in Telecom, mai effettuato. E questo in una situazione in cui le difficili condizioni di salute del cittadino friulano rendono assolutamente necessaria la presenza di una linea telefonica fissa funzionante.”
Ma ecco la storia: l’utente nel settembre 2008 decide di sottoscrivere, tramite un agente della Wind, un contratto con questa compagnia, ingolosito dall’offerta “Absolute Adsl”, che prevedeva la ricezione gratuita del modem e la fruizione della linea telefonica Wind ad una tariffa mensile fissa di 25 euro, comprensiva di connessione internet illimitata e delle chiamate verso le utenze fisse nazionali. A novembre il cittadino riceve una mail di conferma dell'attivazione del servizio, “ma tale data - afferma D’Andrea - segna invece l’inizio di un disservizio permanente da parte del nuovo operatore telefonico: la linea rivela infatti da subito gravi problemi”.
“Le comunicazioni - spiega l’interessato - venivano costantemente interrotte, la linea era disturbata, la voce dell' interlocutore risultava variata con “toni metallici” e spesso, una volta caduta la linea, era necessario attendere alcuni minuti la riattivazione della stessa per poter richiamare”. Nonostante ripetuti solleciti telefonici, nessun tecnico veniva mai inviato dalla compagnia telefonica presso l'abitazione dei coniugi per risolvere il problema, o almeno per verificare le problematiche denunciate. L'ultima telefonata dalla propria linea fissa veniva effettuata in data 22 gennaio 2009: “successivamente, come rilevato dalla stessa spia del modem, costantemente spenta, la linea Wind risultava assolutamente assente”.
Ma i problemi non finiscono qui: “l’avanzata età del ricorrente e della moglie, nonché della maggior parte delle persone con cui si relazionavano - spiega D’Andrea - comportava l'abitudine a comunicare solamente tramite apparecchio fisso; si sono trovati quindi improvvisamente privi della possibilità di essere reperibili, ed esclusi dalle attività e dalle relazioni precedentemente svolte, come il volontariato ed attività politiche.” Inoltre il fatto di dover utilizzare il proprio cellulare, almeno per le telefonate urgenti (anche in vista del precario stato di salute e delle limitate possibilità economiche della coppia di pensionati) - comportava un ulteriore aggravio dei costi, con significativo peso sul bilancio familiare.
L’utente a fine gennaio, tramite il Codacons Fvg, chiedeva alla Wind la disdetta del contratto di telefonia con rientro in Telecom, mantenendo il medesimo numero di utenza telefonica e senza addebito di alcuna penale; “ma ad oggi - continua D’Andrea - la Wind non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta di cessazione e rientro (pur essendo obbligata a svolgere tali pratiche per conto dell’utente in virtù di una specifica clausola contrattuale); infatti la Telecom riferisce di non aver ricevuto alcuna richiesta di rientro da parte del gestore uscente.”
Ora il cittadino friulano, rivoltosi al Tribunale di Udine, richiede, supportato da diversi precedenti giurisprudenziali favorevoli in materia, e considerata la gravità della situazione specie per le gravi condizioni di salute in cui versa, un provvedimento d’urgenza del Giudice che obblighi il gestore ad attivare tempestivamente la linea telefonica (rientro) con il precedente gestore, riservandosi poi ogni domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa il mancato funzionamento della linea protrattosi per oltre due mesi. “Invitiamo - afferma il presidente regionale Codacons Vitto Claut - tutti i cittadini che stanno vivendo similare problemi con questo od atri gestori a segnalarci i casi per far valere i propri diritti verso le compagnie telefoniche”.

CODACONS, TELEFONI: DA DUE MESI SENZA LINEA COL PASSAGGIO DI GESTORE


Telefoni:
col cambio di gestore solo disservizi
L’odissea di un esasperato cittadino friulano

Cambiare gestore telefonico con la giustificata motivazione di risparmiare qualche euro in bolletta può rivelarsi un’odissea. Il Codacons di Udine, tra le numerose segnalazioni di disservizi legati al subentro di nuove compagnie, sta seguendo il caso di una coppia friulana che ha più volte richiesto - invano - l’intervento di un tecnico che accertasse le origini del guasto della propria linea improvvisamente interrottasi dopo il passaggio dalla Telecom alla Wind, e successivamente (ed ancora una volta invano) reclamato il rientro con il precedente gestore. Risultato: a distanza di oltre due mesi la coppia di pensionati è del tutto privo della linea telefonica.
Stanco di essere rimbalzato da un operatore all’altro, dopo mesi di attesa l’utente, residente a Gemona del Friuli, è passato alle vie legali, “vista l'assoluta impossibilità - spiega Nicola D’Andrea, neopresidente provinciale Codacons - di risolvere per le vie brevi il ripristino della linea telefonica e poi, vista la problematica sorta col passaggio all’altro gestore, il successivo di rientro in Telecom, mai effettuato. E questo in una situazione in cui le difficili condizioni di salute del cittadino friulano rendono assolutamente necessaria la presenza di una linea telefonica fissa funzionante.”
Ma ecco la storia: l’utente nel settembre 2008 decide di sottoscrivere, tramite un agente della Wind, un contratto con questa compagnia, ingolosito dall’offerta “Absolute Adsl”, che prevedeva la ricezione gratuita del modem e la fruizione della linea telefonica Wind ad una tariffa mensile fissa di 25 euro, comprensiva di connessione internet illimitata e delle chiamate verso le utenze fisse nazionali. A novembre il cittadino riceve una mail di conferma dell'attivazione del servizio, “ma tale data - afferma D’Andrea - segna invece l’inizio di un disservizio permanente da parte del nuovo operatore telefonico: la linea rivela infatti da subito gravi problemi”.
“Le comunicazioni - spiega l’interessato - venivano costantemente interrotte, la linea era disturbata, la voce dell' interlocutore risultava variata con “toni metallici” e spesso, una volta caduta la linea, era necessario attendere alcuni minuti la riattivazione della stessa per poter richiamare”. Nonostante ripetuti solleciti telefonici, nessun tecnico veniva mai inviato dalla compagnia telefonica presso l'abitazione dei coniugi per risolvere il problema, o almeno per verificare le problematiche denunciate. L'ultima telefonata dalla propria linea fissa veniva effettuata in data 22 gennaio 2009: “successivamente, come rilevato dalla stessa spia del modem, costantemente spenta, la linea Wind risultava assolutamente assente”.
Ma i problemi non finiscono qui: “l’avanzata età del ricorrente e della moglie, nonché della maggior parte delle persone con cui si relazionavano - spiega D’Andrea - comportava l'abitudine a comunicare solamente tramite apparecchio fisso; si sono trovati quindi improvvisamente privi della possibilità di essere reperibili, ed esclusi dalle attività e dalle relazioni precedentemente svolte, come il volontariato ed attività politiche.” Inoltre il fatto di dover utilizzare il proprio cellulare, almeno per le telefonate urgenti (anche in vista del precario stato di salute e delle limitate possibilità economiche della coppia di pensionati) - comportava un ulteriore aggravio dei costi, con significativo peso sul bilancio familiare.
L’utente a fine gennaio, tramite il Codacons Fvg, chiedeva alla Wind la disdetta del contratto di telefonia con rientro in Telecom, mantenendo il medesimo numero di utenza telefonica e senza addebito di alcuna penale; “ma ad oggi - continua D’Andrea - la Wind non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta di cessazione e rientro (pur essendo obbligata a svolgere tali pratiche per conto dell’utente in virtù di una specifica clausola contrattuale); infatti la Telecom riferisce di non aver ricevuto alcuna richiesta di rientro da parte del gestore uscente.”
Ora il cittadino friulano, rivoltosi al Tribunale di Udine, richiede, supportato da diversi precedenti giurisprudenziali favorevoli in materia, e considerata la gravità della situazione specie per le gravi condizioni di salute in cui versa, un provvedimento d’urgenza del Giudice che obblighi il gestore ad attivare tempestivamente la linea telefonica (rientro) con il precedente gestore, riservandosi poi ogni domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa il mancato funzionamento della linea protrattosi per oltre due mesi. “Invitiamo - afferma il presidente regionale Codacons Vitto Claut - tutti i cittadini che stanno vivendo similare problemi con questo od atri gestori a segnalarci i casi per far valere i propri diritti verso le compagnie telefoniche”.

CODACONS, TELEFONI: DA DUE MESI SENZA LINEA COL PASSAGGIO DI GESTORE


Telefoni:
col cambio di gestore solo disservizi
L’odissea di un esasperato cittadino friulano

Cambiare gestore telefonico con la giustificata motivazione di risparmiare qualche euro in bolletta può rivelarsi un’odissea. Il Codacons di Udine, tra le numerose segnalazioni di disservizi legati al subentro di nuove compagnie, sta seguendo il caso di una coppia friulana che ha più volte richiesto - invano - l’intervento di un tecnico che accertasse le origini del guasto della propria linea improvvisamente interrottasi dopo il passaggio dalla Telecom alla Wind, e successivamente (ed ancora una volta invano) reclamato il rientro con il precedente gestore. Risultato: a distanza di oltre due mesi la coppia di pensionati è del tutto privo della linea telefonica.
Stanco di essere rimbalzato da un operatore all’altro, dopo mesi di attesa l’utente, residente a Gemona del Friuli, è passato alle vie legali, “vista l'assoluta impossibilità - spiega Nicola D’Andrea, neopresidente provinciale Codacons - di risolvere per le vie brevi il ripristino della linea telefonica e poi, vista la problematica sorta col passaggio all’altro gestore, il successivo di rientro in Telecom, mai effettuato. E questo in una situazione in cui le difficili condizioni di salute del cittadino friulano rendono assolutamente necessaria la presenza di una linea telefonica fissa funzionante.”
Ma ecco la storia: l’utente nel settembre 2008 decide di sottoscrivere, tramite un agente della Wind, un contratto con questa compagnia, ingolosito dall’offerta “Absolute Adsl”, che prevedeva la ricezione gratuita del modem e la fruizione della linea telefonica Wind ad una tariffa mensile fissa di 25 euro, comprensiva di connessione internet illimitata e delle chiamate verso le utenze fisse nazionali. A novembre il cittadino riceve una mail di conferma dell'attivazione del servizio, “ma tale data - afferma D’Andrea - segna invece l’inizio di un disservizio permanente da parte del nuovo operatore telefonico: la linea rivela infatti da subito gravi problemi”.
“Le comunicazioni - spiega l’interessato - venivano costantemente interrotte, la linea era disturbata, la voce dell' interlocutore risultava variata con “toni metallici” e spesso, una volta caduta la linea, era necessario attendere alcuni minuti la riattivazione della stessa per poter richiamare”. Nonostante ripetuti solleciti telefonici, nessun tecnico veniva mai inviato dalla compagnia telefonica presso l'abitazione dei coniugi per risolvere il problema, o almeno per verificare le problematiche denunciate. L'ultima telefonata dalla propria linea fissa veniva effettuata in data 22 gennaio 2009: “successivamente, come rilevato dalla stessa spia del modem, costantemente spenta, la linea Wind risultava assolutamente assente”.
Ma i problemi non finiscono qui: “l’avanzata età del ricorrente e della moglie, nonché della maggior parte delle persone con cui si relazionavano - spiega D’Andrea - comportava l'abitudine a comunicare solamente tramite apparecchio fisso; si sono trovati quindi improvvisamente privi della possibilità di essere reperibili, ed esclusi dalle attività e dalle relazioni precedentemente svolte, come il volontariato ed attività politiche.” Inoltre il fatto di dover utilizzare il proprio cellulare, almeno per le telefonate urgenti (anche in vista del precario stato di salute e delle limitate possibilità economiche della coppia di pensionati) - comportava un ulteriore aggravio dei costi, con significativo peso sul bilancio familiare.
L’utente a fine gennaio, tramite il Codacons Fvg, chiedeva alla Wind la disdetta del contratto di telefonia con rientro in Telecom, mantenendo il medesimo numero di utenza telefonica e senza addebito di alcuna penale; “ma ad oggi - continua D’Andrea - la Wind non ha fornito alcun riscontro alla suddetta richiesta di cessazione e rientro (pur essendo obbligata a svolgere tali pratiche per conto dell’utente in virtù di una specifica clausola contrattuale); infatti la Telecom riferisce di non aver ricevuto alcuna richiesta di rientro da parte del gestore uscente.”
Ora il cittadino friulano, rivoltosi al Tribunale di Udine, richiede, supportato da diversi precedenti giurisprudenziali favorevoli in materia, e considerata la gravità della situazione specie per le gravi condizioni di salute in cui versa, un provvedimento d’urgenza del Giudice che obblighi il gestore ad attivare tempestivamente la linea telefonica (rientro) con il precedente gestore, riservandosi poi ogni domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa il mancato funzionamento della linea protrattosi per oltre due mesi. “Invitiamo - afferma il presidente regionale Codacons Vitto Claut - tutti i cittadini che stanno vivendo similare problemi con questo od atri gestori a segnalarci i casi per far valere i propri diritti verso le compagnie telefoniche”.

domenica 5 aprile 2009

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? (3. PARTE) - NOSTRA ESCLUSIVA A CURA di TERRY MASERA


La Telenovela della "Residenza al Parco" di Martignacco si avvia alla conclusione? (3)

Continuiamo con la terza puntata della Telenovela con l'evento del


11 marzo 1998

2° RICORSO (167/98) della Sig.ra Contini presso il TAR di Trieste per l’annullamento della Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. , prevedendosi in suddetta convenzione la CESSIONE GRATUITA al Comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747).

8 giugno 1998

Il Comune di Martignacco concede Licenza edilizia n. 56/98 all’Impresa Clocchiatti SpA

4 luglio 1998

Richiesta di SOSPENSIVA della licenza 56/98 da parte della Sig.ra Contini, in forza del 2° ricorso (167/98), al TAR di Trieste. Il TAR di Trieste respinge la richiesta. “ Non vengono concesse sospensive in materia edilizia ”. Con l’occasione viene fissato il 20 novembre 1998 come data per la sentenza sul merito.


fine luglio 1998

Tobia Clocchiatti e l'Impresa Clocchiatti iniziano la costruzione delle prime 12 villette.


3 agosto 1998

Una parte dei Condomini presenta “Ricorso per reintegra immediata e/o manutenzione del possesso” di parte del mapp. 747 (L'impresa Clocchiatti aveva occupato parte del Parco giochi per installare le gru per l'avvio dell'attività di costruzione delle 24 villette).


20 novem. 1998

Slitta per motivi ignoti la sentenza del 2° ricorso al TAR relativa al merito (167/98), promosso dalla Sig.ra Contini.


20 novem. 1998

Il Pretore dr. A. Celledoni respinge l’istanza di reintegra di possesso immediata e rinvia con grande tempestività al 9 aprile 1999 (sono solo 8 mesi a fronte di un ricorso per reintegra immediata!) ……..
ed il TAR non ha ancora fissato una nuova data per la sentenza al 2° ricorso della Sig. Contini.


29 dicembre 1998

A seguito dell’ulteriore ritardo nella sentenza sul merito, fissata per il 20 novembre 1998 , la Sig.ra Contini richiede un'altra SOSPENSIVA.


15 gennaio 1999

Viene naturalmente respinta dal TAR la ulteriore richiesta di sospensiva presentata dalla Sig.ra Contini.
Con l’occasione viene fissato il 9 aprile 1999 come nuova data per la sentenza nel merito al 2° ricorso della Sig. Contini.


4 febbraio 1999

Ricorso per la reintegra di possesso presso la Presidenza del Tribunale di Udine contro la Sentenza del Pretore dr. Celledoni, … anche lui pensionato alla fine del 1999.

8 aprile 1999

Il Tribunale di Udine, in Camera di consiglio, … accoglie il ricorso ….per la reintegra di possesso.


8 aprile 1999

Nel timore che un cavillo procedurale, sollevato dalla Clocchiatti, possa invalidare il ricorso al TAR, evitando la sentenza sul merito, la sig.ra Contini chiede una nuova data, che viene fissata per il 4 luglio 1999.


18 maggio 1999

La Impresa Clocchiatti SpA da disponibilità a spontaneo adempimento alla nota ordinanza del Tribunale di Udine nel termine di gg. 15, decorrenti dalla data della decisione del Tribunale di Udine.


4 luglio 1999

Il TAR rinvia la sentenza sul merito adducendo la necessità di chiedere ulteriore documentazione al Comune di Martignacco


10 luglio 1999

Il TAR richiede, per la seconda volta, la stessa documentazione al Comune


21 luglio 1999

La Sig.ra Contini chiede Istanza di Prelievo al Consiglio di Stato sul ricorso depositato il 14 aprile 1998


7 settem. 1999

Richiesta di archiviazione ( Imputazione art. 483 comma 2 c.p.p.) per scadenza dei termini per il procedimento 6052/95 contro Tobia Clocchiatti


24 settem. 1999

Sentenza del Giudice unico dr. Zuliani nella causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di nr. 17 unità abitative. Sentenza che stabilisce in capo agli attori (I Condomini) la comproprietà delle parti comuni condominiali (Strade e parco giochi).


novembre 1999

Si insiste presso il TAR chiedendo una nuova data per la sentenza sul merito relativa al ricorso dell' 11 marzo 1998 n. 167/1998, e finalmente viene fissata per il 28 aprile 2000 (sono trascorsi soltanto 25 mesi!).


novembre 1999

Viene respinta dal Consiglio di Stato l’Istanza di Prelievo della Sig.ra Contini relativa al ricorso del gennaio 1998 per l'annullamento della sentenza del TAR 137/1997


1 marzo 2000

Con protocollo n. 3725 il Comune di Martignacco annulla in via definitiva la Licenza edilizia dell’ 8 giugno 1998


1 aprile 2000

L’IMPRESA CLOCCHIATTI SpA presenta presso il TAR di Trieste ricorso n. 198/2000 per " Annullamento delibere di adozione ed approvazione piano particolareggiato di iniziativa privata "Al Parco 2" e ricorso n. 199/2000 “"Annullamento concessione edilizia"

14 aprile 2000

Il TAR pro­po­ne per il 28.04.2000 la di­scus­sio­ne uni­fi­ca­ta sui 5 ri­cor­si in cor­so, ma da par­te del­la Cloc­chi­at­ti si chie­de più tem­po.
La nu­o­va da­ta vie­ne fis­sa­ta per il 26.5.2000.


26 maggio 2000

Il TAR, dopo aver ascoltato per più di un'ora le ac­cu­ra­te di­scus­sio­ni de­gli Av­vo­ca­ti, af­fer­ma che sa­reb­be op­por­tu­no che i ri­cor­ren­ti e le con­tro­par­ti "si fa­ces­se­ro gi­u­sti­zia da so­li" e con­ce­de due me­si di tem­po per una trans­a­zio­ne fis­san­do la nu­o­va da­ta per la di­scus­sio­ne al 28 lu­glio 2000;
Col­le­gio Giu­di­can­te: Dr. Ba­ga­rot­ti, Pre­si­den­te, Dr. Di Sci­a­scio, Con­si­glie­re Re­la­to­re, e Dr.ssa Set­te­sol­di, Con­si­glie­re.


luglio 2000

La Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca di Udi­ne se­que­stra tut­ti i ver­ba­li del T.A.R.


28 luglio 2000 I

l Pre­si­den­te Ba­ga­rot­to pre­sie­de tut­te le cau­se fino alle ore 13; quan­do inizia il dibattito relativo ai ricorsi nn. 166, 167, 399/1998, 8, 198, 199/2000 ritiene opportuno assentarsi e se ne va (???!!!).

28 sett. 2000

Il T.A.R. ac­co­glie il ri­cor­so del­la Cloc­chiat­ti, non en­tra nel me­ri­to in nes­su­na del­le il­le­git­ti­mi­tà sol­le­va­te dai Condomini e dal­la nuo­va Am­mi­ni­stra­zio­ne Co­mu­na­le di Mar­ti­gnac­co e di­chia­ra solo la non sus­si­sten­za di in­te­res­se pub­bli­co. Per quan­to ri­guar­da i ri­cor­si del­la Sig.ra Con­ti­ni e dei Sig.ri Liz­zi e Fran­ce­schi­nis nr. 166/98, il T.A.R. se ne lava le mani, de­man­dan­do al Con­si­glio di Sta­to la de­ci­sio­ne sul ri­cor­so re­la­ti­vo alla sen­ten­za 134/97 del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia sul­la inam­mis­si­bi­li­tà per di­fet­to di dan­no at­tua­le.


29 nov. 2000

Vie­ne de­po­si­ta­to il ri­cor­so d'Ap­pel­lo con istan­za di so­spen­si­va con­tro la sen­ten­za del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia.
Ed ora, nella attesa di arrivare alla 4a puntata della Telenovela, anticipiamo un documento consegnato al Comune di Martignacco il 24 luglio 2006. Gli attenti lettori sono pregati di esaminarlo alla luce di quanto scritto nella Sentenza del TAR di Trieste nr. 00220/2009 nelle pagine 20 e 21, che qui parzialmente riportiamo:
" omissis
Coglie nel segno anche la censura fondata sul fatto che il PRPC – definito,
impropriamente (come si dirà di qui a poco), “di completamento” dalla
deliberazione consiliare n. 25/2006 – ha conteggiato, anche ai fini della
determinazione della “superficie territoriale” (dalla quale, come stabilito dalla
variante n. 30 al PRGC di Martignacco, vanno escluse “le aree già conteggiate
come di pertinenza di interventi edificatori”), delle aree, e, segnatamente, quelle
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde comune, come di esclusiva e
totale pertinenza del Piano stesso, mentre esse riguardavano la lottizzazione del
1975, ossia la lottizzazione dell’intero comparto: di qui la violazione del Piano
regolatore, in parte qua, nonché dell’art. 31 delle Norme tecniche di attuazione
del Piano regolatore generale comunale.
..... omissis ....
Corollario di ciò è che in sede di PRPC ex art. 31 andavano necessariamente
conteggiate (in positivo od in negativo, a seconda che, rispettivamente, non
afferivano od afferivano ad interventi edificatori pregressi, quanto al computo
della superficie territoriale), solo le aree che facevano parte del nuovo Piano e
non altre aree, e, segnatamente, quelle ricadenti nel perimetro della lottizzazione
originaria e “funzionali all’intero comparto” (così, testualmente, la memoria in
data 29.1.2009 del Comune di Martignacco a pag. 19, con riferimento alle aree
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde; v., anche, la relazione dell’ing.
Piva al Consiglio comunale del 29.6.2006, pagg. 3 ss.).
I resistenti, invece, confermano negli scritti difensivi che - ai fini del computo
della superficie territoriale - è stata considerata la superficie dell’ambito
interessato dalla lottizzazione del 1975 (mq. 37.485), nonché quella realmente
utilizzata per l’intero ambito (mq. 21.928), quella a disposizione per il nuovo
PRPC (13.909 mq.) e quella realmente utilizzata per quest’ultimo (11.000 mq)
..... omissis ....


E' a disposizione di chi fosse interessato il documento del 24 luglio 2006.


Vi diamo appuntamento alla quarta puntata della telenovela!
TERRY MASERA


LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? (3. PARTE) - NOSTRA ESCLUSIVA A CURA di TERRY MASERA


La Telenovela della "Residenza al Parco" di Martignacco si avvia alla conclusione? (3)

Continuiamo con la terza puntata della Telenovela con l'evento del


11 marzo 1998

2° RICORSO (167/98) della Sig.ra Contini presso il TAR di Trieste per l’annullamento della Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. , prevedendosi in suddetta convenzione la CESSIONE GRATUITA al Comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747).

8 giugno 1998

Il Comune di Martignacco concede Licenza edilizia n. 56/98 all’Impresa Clocchiatti SpA

4 luglio 1998

Richiesta di SOSPENSIVA della licenza 56/98 da parte della Sig.ra Contini, in forza del 2° ricorso (167/98), al TAR di Trieste. Il TAR di Trieste respinge la richiesta. “ Non vengono concesse sospensive in materia edilizia ”. Con l’occasione viene fissato il 20 novembre 1998 come data per la sentenza sul merito.


fine luglio 1998

Tobia Clocchiatti e l'Impresa Clocchiatti iniziano la costruzione delle prime 12 villette.


3 agosto 1998

Una parte dei Condomini presenta “Ricorso per reintegra immediata e/o manutenzione del possesso” di parte del mapp. 747 (L'impresa Clocchiatti aveva occupato parte del Parco giochi per installare le gru per l'avvio dell'attività di costruzione delle 24 villette).


20 novem. 1998

Slitta per motivi ignoti la sentenza del 2° ricorso al TAR relativa al merito (167/98), promosso dalla Sig.ra Contini.


20 novem. 1998

Il Pretore dr. A. Celledoni respinge l’istanza di reintegra di possesso immediata e rinvia con grande tempestività al 9 aprile 1999 (sono solo 8 mesi a fronte di un ricorso per reintegra immediata!) ……..
ed il TAR non ha ancora fissato una nuova data per la sentenza al 2° ricorso della Sig. Contini.


29 dicembre 1998

A seguito dell’ulteriore ritardo nella sentenza sul merito, fissata per il 20 novembre 1998 , la Sig.ra Contini richiede un'altra SOSPENSIVA.


15 gennaio 1999

Viene naturalmente respinta dal TAR la ulteriore richiesta di sospensiva presentata dalla Sig.ra Contini.
Con l’occasione viene fissato il 9 aprile 1999 come nuova data per la sentenza nel merito al 2° ricorso della Sig. Contini.


4 febbraio 1999

Ricorso per la reintegra di possesso presso la Presidenza del Tribunale di Udine contro la Sentenza del Pretore dr. Celledoni, … anche lui pensionato alla fine del 1999.

8 aprile 1999

Il Tribunale di Udine, in Camera di consiglio, … accoglie il ricorso ….per la reintegra di possesso.


8 aprile 1999

Nel timore che un cavillo procedurale, sollevato dalla Clocchiatti, possa invalidare il ricorso al TAR, evitando la sentenza sul merito, la sig.ra Contini chiede una nuova data, che viene fissata per il 4 luglio 1999.


18 maggio 1999

La Impresa Clocchiatti SpA da disponibilità a spontaneo adempimento alla nota ordinanza del Tribunale di Udine nel termine di gg. 15, decorrenti dalla data della decisione del Tribunale di Udine.


4 luglio 1999

Il TAR rinvia la sentenza sul merito adducendo la necessità di chiedere ulteriore documentazione al Comune di Martignacco


10 luglio 1999

Il TAR richiede, per la seconda volta, la stessa documentazione al Comune


21 luglio 1999

La Sig.ra Contini chiede Istanza di Prelievo al Consiglio di Stato sul ricorso depositato il 14 aprile 1998


7 settem. 1999

Richiesta di archiviazione ( Imputazione art. 483 comma 2 c.p.p.) per scadenza dei termini per il procedimento 6052/95 contro Tobia Clocchiatti


24 settem. 1999

Sentenza del Giudice unico dr. Zuliani nella causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di nr. 17 unità abitative. Sentenza che stabilisce in capo agli attori (I Condomini) la comproprietà delle parti comuni condominiali (Strade e parco giochi).


novembre 1999

Si insiste presso il TAR chiedendo una nuova data per la sentenza sul merito relativa al ricorso dell' 11 marzo 1998 n. 167/1998, e finalmente viene fissata per il 28 aprile 2000 (sono trascorsi soltanto 25 mesi!).


novembre 1999

Viene respinta dal Consiglio di Stato l’Istanza di Prelievo della Sig.ra Contini relativa al ricorso del gennaio 1998 per l'annullamento della sentenza del TAR 137/1997


1 marzo 2000

Con protocollo n. 3725 il Comune di Martignacco annulla in via definitiva la Licenza edilizia dell’ 8 giugno 1998


1 aprile 2000

L’IMPRESA CLOCCHIATTI SpA presenta presso il TAR di Trieste ricorso n. 198/2000 per " Annullamento delibere di adozione ed approvazione piano particolareggiato di iniziativa privata "Al Parco 2" e ricorso n. 199/2000 “"Annullamento concessione edilizia"

14 aprile 2000

Il TAR pro­po­ne per il 28.04.2000 la di­scus­sio­ne uni­fi­ca­ta sui 5 ri­cor­si in cor­so, ma da par­te del­la Cloc­chi­at­ti si chie­de più tem­po.
La nu­o­va da­ta vie­ne fis­sa­ta per il 26.5.2000.


26 maggio 2000

Il TAR, dopo aver ascoltato per più di un'ora le ac­cu­ra­te di­scus­sio­ni de­gli Av­vo­ca­ti, af­fer­ma che sa­reb­be op­por­tu­no che i ri­cor­ren­ti e le con­tro­par­ti "si fa­ces­se­ro gi­u­sti­zia da so­li" e con­ce­de due me­si di tem­po per una trans­a­zio­ne fis­san­do la nu­o­va da­ta per la di­scus­sio­ne al 28 lu­glio 2000;
Col­le­gio Giu­di­can­te: Dr. Ba­ga­rot­ti, Pre­si­den­te, Dr. Di Sci­a­scio, Con­si­glie­re Re­la­to­re, e Dr.ssa Set­te­sol­di, Con­si­glie­re.


luglio 2000

La Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca di Udi­ne se­que­stra tut­ti i ver­ba­li del T.A.R.


28 luglio 2000 I

l Pre­si­den­te Ba­ga­rot­to pre­sie­de tut­te le cau­se fino alle ore 13; quan­do inizia il dibattito relativo ai ricorsi nn. 166, 167, 399/1998, 8, 198, 199/2000 ritiene opportuno assentarsi e se ne va (???!!!).

28 sett. 2000

Il T.A.R. ac­co­glie il ri­cor­so del­la Cloc­chiat­ti, non en­tra nel me­ri­to in nes­su­na del­le il­le­git­ti­mi­tà sol­le­va­te dai Condomini e dal­la nuo­va Am­mi­ni­stra­zio­ne Co­mu­na­le di Mar­ti­gnac­co e di­chia­ra solo la non sus­si­sten­za di in­te­res­se pub­bli­co. Per quan­to ri­guar­da i ri­cor­si del­la Sig.ra Con­ti­ni e dei Sig.ri Liz­zi e Fran­ce­schi­nis nr. 166/98, il T.A.R. se ne lava le mani, de­man­dan­do al Con­si­glio di Sta­to la de­ci­sio­ne sul ri­cor­so re­la­ti­vo alla sen­ten­za 134/97 del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia sul­la inam­mis­si­bi­li­tà per di­fet­to di dan­no at­tua­le.


29 nov. 2000

Vie­ne de­po­si­ta­to il ri­cor­so d'Ap­pel­lo con istan­za di so­spen­si­va con­tro la sen­ten­za del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia.
Ed ora, nella attesa di arrivare alla 4a puntata della Telenovela, anticipiamo un documento consegnato al Comune di Martignacco il 24 luglio 2006. Gli attenti lettori sono pregati di esaminarlo alla luce di quanto scritto nella Sentenza del TAR di Trieste nr. 00220/2009 nelle pagine 20 e 21, che qui parzialmente riportiamo:
" omissis
Coglie nel segno anche la censura fondata sul fatto che il PRPC – definito,
impropriamente (come si dirà di qui a poco), “di completamento” dalla
deliberazione consiliare n. 25/2006 – ha conteggiato, anche ai fini della
determinazione della “superficie territoriale” (dalla quale, come stabilito dalla
variante n. 30 al PRGC di Martignacco, vanno escluse “le aree già conteggiate
come di pertinenza di interventi edificatori”), delle aree, e, segnatamente, quelle
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde comune, come di esclusiva e
totale pertinenza del Piano stesso, mentre esse riguardavano la lottizzazione del
1975, ossia la lottizzazione dell’intero comparto: di qui la violazione del Piano
regolatore, in parte qua, nonché dell’art. 31 delle Norme tecniche di attuazione
del Piano regolatore generale comunale.
..... omissis ....
Corollario di ciò è che in sede di PRPC ex art. 31 andavano necessariamente
conteggiate (in positivo od in negativo, a seconda che, rispettivamente, non
afferivano od afferivano ad interventi edificatori pregressi, quanto al computo
della superficie territoriale), solo le aree che facevano parte del nuovo Piano e
non altre aree, e, segnatamente, quelle ricadenti nel perimetro della lottizzazione
originaria e “funzionali all’intero comparto” (così, testualmente, la memoria in
data 29.1.2009 del Comune di Martignacco a pag. 19, con riferimento alle aree
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde; v., anche, la relazione dell’ing.
Piva al Consiglio comunale del 29.6.2006, pagg. 3 ss.).
I resistenti, invece, confermano negli scritti difensivi che - ai fini del computo
della superficie territoriale - è stata considerata la superficie dell’ambito
interessato dalla lottizzazione del 1975 (mq. 37.485), nonché quella realmente
utilizzata per l’intero ambito (mq. 21.928), quella a disposizione per il nuovo
PRPC (13.909 mq.) e quella realmente utilizzata per quest’ultimo (11.000 mq)
..... omissis ....


E' a disposizione di chi fosse interessato il documento del 24 luglio 2006.


Vi diamo appuntamento alla quarta puntata della telenovela!
TERRY MASERA


LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? (3. PARTE) - NOSTRA ESCLUSIVA A CURA di TERRY MASERA


La Telenovela della "Residenza al Parco" di Martignacco si avvia alla conclusione? (3)

Continuiamo con la terza puntata della Telenovela con l'evento del


11 marzo 1998

2° RICORSO (167/98) della Sig.ra Contini presso il TAR di Trieste per l’annullamento della Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. , prevedendosi in suddetta convenzione la CESSIONE GRATUITA al Comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747).

8 giugno 1998

Il Comune di Martignacco concede Licenza edilizia n. 56/98 all’Impresa Clocchiatti SpA

4 luglio 1998

Richiesta di SOSPENSIVA della licenza 56/98 da parte della Sig.ra Contini, in forza del 2° ricorso (167/98), al TAR di Trieste. Il TAR di Trieste respinge la richiesta. “ Non vengono concesse sospensive in materia edilizia ”. Con l’occasione viene fissato il 20 novembre 1998 come data per la sentenza sul merito.


fine luglio 1998

Tobia Clocchiatti e l'Impresa Clocchiatti iniziano la costruzione delle prime 12 villette.


3 agosto 1998

Una parte dei Condomini presenta “Ricorso per reintegra immediata e/o manutenzione del possesso” di parte del mapp. 747 (L'impresa Clocchiatti aveva occupato parte del Parco giochi per installare le gru per l'avvio dell'attività di costruzione delle 24 villette).


20 novem. 1998

Slitta per motivi ignoti la sentenza del 2° ricorso al TAR relativa al merito (167/98), promosso dalla Sig.ra Contini.


20 novem. 1998

Il Pretore dr. A. Celledoni respinge l’istanza di reintegra di possesso immediata e rinvia con grande tempestività al 9 aprile 1999 (sono solo 8 mesi a fronte di un ricorso per reintegra immediata!) ……..
ed il TAR non ha ancora fissato una nuova data per la sentenza al 2° ricorso della Sig. Contini.


29 dicembre 1998

A seguito dell’ulteriore ritardo nella sentenza sul merito, fissata per il 20 novembre 1998 , la Sig.ra Contini richiede un'altra SOSPENSIVA.


15 gennaio 1999

Viene naturalmente respinta dal TAR la ulteriore richiesta di sospensiva presentata dalla Sig.ra Contini.
Con l’occasione viene fissato il 9 aprile 1999 come nuova data per la sentenza nel merito al 2° ricorso della Sig. Contini.


4 febbraio 1999

Ricorso per la reintegra di possesso presso la Presidenza del Tribunale di Udine contro la Sentenza del Pretore dr. Celledoni, … anche lui pensionato alla fine del 1999.

8 aprile 1999

Il Tribunale di Udine, in Camera di consiglio, … accoglie il ricorso ….per la reintegra di possesso.


8 aprile 1999

Nel timore che un cavillo procedurale, sollevato dalla Clocchiatti, possa invalidare il ricorso al TAR, evitando la sentenza sul merito, la sig.ra Contini chiede una nuova data, che viene fissata per il 4 luglio 1999.


18 maggio 1999

La Impresa Clocchiatti SpA da disponibilità a spontaneo adempimento alla nota ordinanza del Tribunale di Udine nel termine di gg. 15, decorrenti dalla data della decisione del Tribunale di Udine.


4 luglio 1999

Il TAR rinvia la sentenza sul merito adducendo la necessità di chiedere ulteriore documentazione al Comune di Martignacco


10 luglio 1999

Il TAR richiede, per la seconda volta, la stessa documentazione al Comune


21 luglio 1999

La Sig.ra Contini chiede Istanza di Prelievo al Consiglio di Stato sul ricorso depositato il 14 aprile 1998


7 settem. 1999

Richiesta di archiviazione ( Imputazione art. 483 comma 2 c.p.p.) per scadenza dei termini per il procedimento 6052/95 contro Tobia Clocchiatti


24 settem. 1999

Sentenza del Giudice unico dr. Zuliani nella causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di nr. 17 unità abitative. Sentenza che stabilisce in capo agli attori (I Condomini) la comproprietà delle parti comuni condominiali (Strade e parco giochi).


novembre 1999

Si insiste presso il TAR chiedendo una nuova data per la sentenza sul merito relativa al ricorso dell' 11 marzo 1998 n. 167/1998, e finalmente viene fissata per il 28 aprile 2000 (sono trascorsi soltanto 25 mesi!).


novembre 1999

Viene respinta dal Consiglio di Stato l’Istanza di Prelievo della Sig.ra Contini relativa al ricorso del gennaio 1998 per l'annullamento della sentenza del TAR 137/1997


1 marzo 2000

Con protocollo n. 3725 il Comune di Martignacco annulla in via definitiva la Licenza edilizia dell’ 8 giugno 1998


1 aprile 2000

L’IMPRESA CLOCCHIATTI SpA presenta presso il TAR di Trieste ricorso n. 198/2000 per " Annullamento delibere di adozione ed approvazione piano particolareggiato di iniziativa privata "Al Parco 2" e ricorso n. 199/2000 “"Annullamento concessione edilizia"

14 aprile 2000

Il TAR pro­po­ne per il 28.04.2000 la di­scus­sio­ne uni­fi­ca­ta sui 5 ri­cor­si in cor­so, ma da par­te del­la Cloc­chi­at­ti si chie­de più tem­po.
La nu­o­va da­ta vie­ne fis­sa­ta per il 26.5.2000.


26 maggio 2000

Il TAR, dopo aver ascoltato per più di un'ora le ac­cu­ra­te di­scus­sio­ni de­gli Av­vo­ca­ti, af­fer­ma che sa­reb­be op­por­tu­no che i ri­cor­ren­ti e le con­tro­par­ti "si fa­ces­se­ro gi­u­sti­zia da so­li" e con­ce­de due me­si di tem­po per una trans­a­zio­ne fis­san­do la nu­o­va da­ta per la di­scus­sio­ne al 28 lu­glio 2000;
Col­le­gio Giu­di­can­te: Dr. Ba­ga­rot­ti, Pre­si­den­te, Dr. Di Sci­a­scio, Con­si­glie­re Re­la­to­re, e Dr.ssa Set­te­sol­di, Con­si­glie­re.


luglio 2000

La Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca di Udi­ne se­que­stra tut­ti i ver­ba­li del T.A.R.


28 luglio 2000 I

l Pre­si­den­te Ba­ga­rot­to pre­sie­de tut­te le cau­se fino alle ore 13; quan­do inizia il dibattito relativo ai ricorsi nn. 166, 167, 399/1998, 8, 198, 199/2000 ritiene opportuno assentarsi e se ne va (???!!!).

28 sett. 2000

Il T.A.R. ac­co­glie il ri­cor­so del­la Cloc­chiat­ti, non en­tra nel me­ri­to in nes­su­na del­le il­le­git­ti­mi­tà sol­le­va­te dai Condomini e dal­la nuo­va Am­mi­ni­stra­zio­ne Co­mu­na­le di Mar­ti­gnac­co e di­chia­ra solo la non sus­si­sten­za di in­te­res­se pub­bli­co. Per quan­to ri­guar­da i ri­cor­si del­la Sig.ra Con­ti­ni e dei Sig.ri Liz­zi e Fran­ce­schi­nis nr. 166/98, il T.A.R. se ne lava le mani, de­man­dan­do al Con­si­glio di Sta­to la de­ci­sio­ne sul ri­cor­so re­la­ti­vo alla sen­ten­za 134/97 del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia sul­la inam­mis­si­bi­li­tà per di­fet­to di dan­no at­tua­le.


29 nov. 2000

Vie­ne de­po­si­ta­to il ri­cor­so d'Ap­pel­lo con istan­za di so­spen­si­va con­tro la sen­ten­za del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia.
Ed ora, nella attesa di arrivare alla 4a puntata della Telenovela, anticipiamo un documento consegnato al Comune di Martignacco il 24 luglio 2006. Gli attenti lettori sono pregati di esaminarlo alla luce di quanto scritto nella Sentenza del TAR di Trieste nr. 00220/2009 nelle pagine 20 e 21, che qui parzialmente riportiamo:
" omissis
Coglie nel segno anche la censura fondata sul fatto che il PRPC – definito,
impropriamente (come si dirà di qui a poco), “di completamento” dalla
deliberazione consiliare n. 25/2006 – ha conteggiato, anche ai fini della
determinazione della “superficie territoriale” (dalla quale, come stabilito dalla
variante n. 30 al PRGC di Martignacco, vanno escluse “le aree già conteggiate
come di pertinenza di interventi edificatori”), delle aree, e, segnatamente, quelle
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde comune, come di esclusiva e
totale pertinenza del Piano stesso, mentre esse riguardavano la lottizzazione del
1975, ossia la lottizzazione dell’intero comparto: di qui la violazione del Piano
regolatore, in parte qua, nonché dell’art. 31 delle Norme tecniche di attuazione
del Piano regolatore generale comunale.
..... omissis ....
Corollario di ciò è che in sede di PRPC ex art. 31 andavano necessariamente
conteggiate (in positivo od in negativo, a seconda che, rispettivamente, non
afferivano od afferivano ad interventi edificatori pregressi, quanto al computo
della superficie territoriale), solo le aree che facevano parte del nuovo Piano e
non altre aree, e, segnatamente, quelle ricadenti nel perimetro della lottizzazione
originaria e “funzionali all’intero comparto” (così, testualmente, la memoria in
data 29.1.2009 del Comune di Martignacco a pag. 19, con riferimento alle aree
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde; v., anche, la relazione dell’ing.
Piva al Consiglio comunale del 29.6.2006, pagg. 3 ss.).
I resistenti, invece, confermano negli scritti difensivi che - ai fini del computo
della superficie territoriale - è stata considerata la superficie dell’ambito
interessato dalla lottizzazione del 1975 (mq. 37.485), nonché quella realmente
utilizzata per l’intero ambito (mq. 21.928), quella a disposizione per il nuovo
PRPC (13.909 mq.) e quella realmente utilizzata per quest’ultimo (11.000 mq)
..... omissis ....


E' a disposizione di chi fosse interessato il documento del 24 luglio 2006.


Vi diamo appuntamento alla quarta puntata della telenovela!
TERRY MASERA


lunedì 30 marzo 2009

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? - NOSTRA ESCLUSIVA (2. PARTE) (ARTICOLO di TERRY MASERA)


Iniziamo la seconda puntata della Telenovela indicando una seconda strada per poter accedere alla ultima Sentenza del TAR di Trieste, dato che più lettori ci hanno informato della difficoltà di accesso ad essa.
I lettori che volessero ottenerla direttamente da noi quale allegato di posta elettronica, assieme a tutti gli altri documenti che man mano indicheremo nel corso di questo articolo, possono inviarci la richiesta all'indirizzo ilgiornaledelfriuli@libero.it e sarà nostra cura inviare loro tutti gli allegati documentali, in primis la Sentenza.
Ma ora torniamo alla telenovela, che prende il via nientemeno che nell'anno del Signore 1975.
21 giugno 1975
Viene firmata la Convenzione fra il Comune di Martignacco ed i Sig.ri Calligaris Fernanda e Calligaris ing. Mario relativa alla lottizzazione delle aree Fg. 5 mapp. 54 e mapp. 53. La scadenza della validità è stabilita per il 21 giugno 1985 (10 anni per portare a termine la lottizzazione)
4 maggio 1978
L’Impresa Edile Tobia Clocchiatti acquisiva con permuta da Calligaris Ferdinanda metà (1/2) dell’area situata in comune di Martignacco, nella frazione di Torreano, distinta in catasto al f. 5 nn. 57-54 di Ha. 3.75.00 ed inoltre l’area al foglio 5 N. 363 di are 21.70 e si obbliga, tra l’altro, a costruire sull’area sopra descritta i fabbricati previsti nella “Lottizzazione Residenza al Parco” degli architetti Firmino TOSO e Vitaliano CELEGHIN ……….
22 Luglio 1978
Il Comune di Martignacco concede al Sig. Tobia Clocchiatti la Licenza edilizia per la costruzione di fabbricati in attuazione della “Lottizzazione Residenza al Parco”
…..visti gli atti progettuali, allegati alla domanda stessa, redatti dai Sig. TOSO arch. Firmino e CELEGHIN arch. Vitaliano.
21 giugno 1985
Scadenza della Convenzione e della Licenza edilizia, senza che il comparto sia ultimato; senza che al Comune di Martignacco siano cedute le are previste dalla Convenzione del 1975 e senza che l'Impresa Clocchiatti volturi ai condomini le strade interne alla lottizzazione e l'area del Parco giochi, per le quali comunque i condomini pagano regolarmente le spese condominiali.
TRASCORRONO NEL FRATTEMPO 8 ANNI
9 novembre 1993
Il Sig. Tobia Clocchiatti fa istanza al Comune di Martignacco per l’adozione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C) di iniziativa privata ai sensi dell’Art. 49 della L.R. 19.11.1991 n. 52 ….. ai fini di completare l’attuazione del comparto.
18 novembre 1994
Delibera nr. 76/94 del Consiglio Comunale di Martignacco relativo all’Adozione del P.R.P.C. “PARCO 2”
31marzo 1995
Numerosi Condomini, venuti a conoscenza dell’adozione del P.R.P.C. , che stravolgerebbe l’assetto del comparto sia per il numero di villette che si vogliono costruire, sia per la prevista cessione da parte della Clocchiatti al Comune di mappali che essi ritengono legittimamente di loro proprietà (Parco giochi e strade interne alla lottizzazione), inviano una serie di osservazioni al Comune.
4 luglio 1995
Non avendo ottenuto dal Comune nessuna accoglienza alle loro osservazioni e proteste i proprietari di 17 unità abitative
revocano le procure al Sig. Tobia Clocchiatti
fanno un esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla negata esistenza del condominio e quindi parti comuni (proc. 6052/95).
7 luglio 1995
Promozione causa civile (3101/95 R.A.C.C.) da parte dei Proprietari di 17 unità abitative contro Clocchiatti Tobia ed Impresa Clocchiatti SpA avente ad oggetto
“Accertamento comproprietà su beni immobili e invalidità e/o inefficacia procura; riconvenzionale per condanna al risarcimento dei danni ”
14 luglio 1995
Iscrizione della causa civile (3101/95 R.A.C.C.) di 17 Proprietari di unità abitative della “ Residenza al Parco “
12 gennaio 1996
Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
A), B), D) relativo ad aspetti tecnici
C) relativo al subordine della firma della convenzione dopo l’esito dei ricorsi giudiziali (3101/95 R.A.C.C.) presentati dai Condomini (Parti comuni inalienabili e procure).
febbraio 1996
Richiesta di archiviazione (proc. 6052/95) relativa al solo capo di imputazione di truffa e rinvio a giudizio in ordine al 483 C.C.CP. per Tobia Clocchiatti.
28 marzo 1996
1° RICORSO (304/96) al TAR di Trieste presentato dalla Sig. ra Contini con richiesta di annullamento delle deliberazioni nr. 76/94 e punti A), B), D) del nr. 2 REG del 12 gennaio 1996
21 aprile 1996
RICORSO (339/96) al TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA relativamente alla illegittimità del punto C) della Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
28 febbraio 1997
Il TAR di Trieste riunisce i due ricorsi e sentenzia (sentenza nr. 134/97)
“ …….. inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra Contini per mancanza attuale di interesse a ricorrere (intervenendo tale interesse, a detta dei giudicanti, nel momento in cui il Comune di Martignacco fosse andato a sottoscrivere la convenzione di lottizzazione connessa al piano ) “
“ accetta il ricorso proposto dalle parti Clocchiatti ..sul presupposto che non può essere sospesa a tempo indeterminato l’efficacia di un provvedimento amministrativo visti i ritardi della Giustizia“
maggio 1997
Il Comune, accortosi finalmente di aver approvato un Piano di P.R.P.C. senza i presupposti di Legge, soprassiede ad ogni decisione.
giugno 1997
RICORSO (459/97) per inottemperanza presso il TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA contro il Comune di Martignacco.
giugno 1997
Nella sua memoria al TAR in Comune risponde “…. Non posso proseguire l’iter, mi mancano i presupposti secondo L.R. 49/52 “
giugno 1997
Revoca notarile di tutte le procure di cui al luglio 1995
4 novembre 1997
SENTENZA al Ricorso per inottemperanza presso il TAR di Trieste.
Senza entrare ancora una volta nel merito del 1° ricorso della Sig.ra Contini, il TAR obbliga il Comune, pena la nomina di un Commissario ad acta, alla firma della Convenzione
13 dicembre 1997
ESPOSTO presso la Procura della Repubblica di Udine (Dr. Leghissa) per comportamenti "anomali" presso il TAR di Trieste.
gennaio 1998
RICORSO della Sig.ra Contini presso il Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza TAR 134/97
8 gennaio 1998
Il Comune di Martignacco firma la Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. .
In suddetta convenzione si prevede fra l’altro la CESSIONE GRATUITA al comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747), inalienabili dal Regolamento Condominiale.
gennaio 1998
Per la causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di 17 unità abitative, il Giudice Unico Dr. Giuseppe Millozza, 10 giorni prima di emettere sentenza, pur avendo sempre negato sia una perizia, sia le prove richieste dai Condomini fino dal luglio 1995, riapre l’istruttoria, chiede una perizia, nomina il CTU …… e poi va in pensione.
Eredita la Causa il Giudice dr. Zuliani.
E così siamo arrivati solo al gennaio1998! Abbiamo ancora dieci anni davanti a noi; anni durante i quali si sono succeduti ricorsi, controricorsi, denunce ecc.
Ma queste ulteriori notizie faranno parte dalle prossime puntate, già ora è possibile capire perche nell'ultima Sentenza del TAR, a pag. 4, si definisca la vicenda "COMPLESSA".
(2. segue)
TERRY MASERA

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? - NOSTRA ESCLUSIVA (2. PARTE) (ARTICOLO di TERRY MASERA)


Iniziamo la seconda puntata della Telenovela indicando una seconda strada per poter accedere alla ultima Sentenza del TAR di Trieste, dato che più lettori ci hanno informato della difficoltà di accesso ad essa.
I lettori che volessero ottenerla direttamente da noi quale allegato di posta elettronica, assieme a tutti gli altri documenti che man mano indicheremo nel corso di questo articolo, possono inviarci la richiesta all'indirizzo ilgiornaledelfriuli@libero.it e sarà nostra cura inviare loro tutti gli allegati documentali, in primis la Sentenza.
Ma ora torniamo alla telenovela, che prende il via nientemeno che nell'anno del Signore 1975.
21 giugno 1975
Viene firmata la Convenzione fra il Comune di Martignacco ed i Sig.ri Calligaris Fernanda e Calligaris ing. Mario relativa alla lottizzazione delle aree Fg. 5 mapp. 54 e mapp. 53. La scadenza della validità è stabilita per il 21 giugno 1985 (10 anni per portare a termine la lottizzazione)
4 maggio 1978
L’Impresa Edile Tobia Clocchiatti acquisiva con permuta da Calligaris Ferdinanda metà (1/2) dell’area situata in comune di Martignacco, nella frazione di Torreano, distinta in catasto al f. 5 nn. 57-54 di Ha. 3.75.00 ed inoltre l’area al foglio 5 N. 363 di are 21.70 e si obbliga, tra l’altro, a costruire sull’area sopra descritta i fabbricati previsti nella “Lottizzazione Residenza al Parco” degli architetti Firmino TOSO e Vitaliano CELEGHIN ……….
22 Luglio 1978
Il Comune di Martignacco concede al Sig. Tobia Clocchiatti la Licenza edilizia per la costruzione di fabbricati in attuazione della “Lottizzazione Residenza al Parco”
…..visti gli atti progettuali, allegati alla domanda stessa, redatti dai Sig. TOSO arch. Firmino e CELEGHIN arch. Vitaliano.
21 giugno 1985
Scadenza della Convenzione e della Licenza edilizia, senza che il comparto sia ultimato; senza che al Comune di Martignacco siano cedute le are previste dalla Convenzione del 1975 e senza che l'Impresa Clocchiatti volturi ai condomini le strade interne alla lottizzazione e l'area del Parco giochi, per le quali comunque i condomini pagano regolarmente le spese condominiali.
TRASCORRONO NEL FRATTEMPO 8 ANNI
9 novembre 1993
Il Sig. Tobia Clocchiatti fa istanza al Comune di Martignacco per l’adozione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C) di iniziativa privata ai sensi dell’Art. 49 della L.R. 19.11.1991 n. 52 ….. ai fini di completare l’attuazione del comparto.
18 novembre 1994
Delibera nr. 76/94 del Consiglio Comunale di Martignacco relativo all’Adozione del P.R.P.C. “PARCO 2”
31marzo 1995
Numerosi Condomini, venuti a conoscenza dell’adozione del P.R.P.C. , che stravolgerebbe l’assetto del comparto sia per il numero di villette che si vogliono costruire, sia per la prevista cessione da parte della Clocchiatti al Comune di mappali che essi ritengono legittimamente di loro proprietà (Parco giochi e strade interne alla lottizzazione), inviano una serie di osservazioni al Comune.
4 luglio 1995
Non avendo ottenuto dal Comune nessuna accoglienza alle loro osservazioni e proteste i proprietari di 17 unità abitative
revocano le procure al Sig. Tobia Clocchiatti
fanno un esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla negata esistenza del condominio e quindi parti comuni (proc. 6052/95).
7 luglio 1995
Promozione causa civile (3101/95 R.A.C.C.) da parte dei Proprietari di 17 unità abitative contro Clocchiatti Tobia ed Impresa Clocchiatti SpA avente ad oggetto
“Accertamento comproprietà su beni immobili e invalidità e/o inefficacia procura; riconvenzionale per condanna al risarcimento dei danni ”
14 luglio 1995
Iscrizione della causa civile (3101/95 R.A.C.C.) di 17 Proprietari di unità abitative della “ Residenza al Parco “
12 gennaio 1996
Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
A), B), D) relativo ad aspetti tecnici
C) relativo al subordine della firma della convenzione dopo l’esito dei ricorsi giudiziali (3101/95 R.A.C.C.) presentati dai Condomini (Parti comuni inalienabili e procure).
febbraio 1996
Richiesta di archiviazione (proc. 6052/95) relativa al solo capo di imputazione di truffa e rinvio a giudizio in ordine al 483 C.C.CP. per Tobia Clocchiatti.
28 marzo 1996
1° RICORSO (304/96) al TAR di Trieste presentato dalla Sig. ra Contini con richiesta di annullamento delle deliberazioni nr. 76/94 e punti A), B), D) del nr. 2 REG del 12 gennaio 1996
21 aprile 1996
RICORSO (339/96) al TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA relativamente alla illegittimità del punto C) della Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
28 febbraio 1997
Il TAR di Trieste riunisce i due ricorsi e sentenzia (sentenza nr. 134/97)
“ …….. inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra Contini per mancanza attuale di interesse a ricorrere (intervenendo tale interesse, a detta dei giudicanti, nel momento in cui il Comune di Martignacco fosse andato a sottoscrivere la convenzione di lottizzazione connessa al piano ) “
“ accetta il ricorso proposto dalle parti Clocchiatti ..sul presupposto che non può essere sospesa a tempo indeterminato l’efficacia di un provvedimento amministrativo visti i ritardi della Giustizia“
maggio 1997
Il Comune, accortosi finalmente di aver approvato un Piano di P.R.P.C. senza i presupposti di Legge, soprassiede ad ogni decisione.
giugno 1997
RICORSO (459/97) per inottemperanza presso il TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA contro il Comune di Martignacco.
giugno 1997
Nella sua memoria al TAR in Comune risponde “…. Non posso proseguire l’iter, mi mancano i presupposti secondo L.R. 49/52 “
giugno 1997
Revoca notarile di tutte le procure di cui al luglio 1995
4 novembre 1997
SENTENZA al Ricorso per inottemperanza presso il TAR di Trieste.
Senza entrare ancora una volta nel merito del 1° ricorso della Sig.ra Contini, il TAR obbliga il Comune, pena la nomina di un Commissario ad acta, alla firma della Convenzione
13 dicembre 1997
ESPOSTO presso la Procura della Repubblica di Udine (Dr. Leghissa) per comportamenti "anomali" presso il TAR di Trieste.
gennaio 1998
RICORSO della Sig.ra Contini presso il Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza TAR 134/97
8 gennaio 1998
Il Comune di Martignacco firma la Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. .
In suddetta convenzione si prevede fra l’altro la CESSIONE GRATUITA al comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747), inalienabili dal Regolamento Condominiale.
gennaio 1998
Per la causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di 17 unità abitative, il Giudice Unico Dr. Giuseppe Millozza, 10 giorni prima di emettere sentenza, pur avendo sempre negato sia una perizia, sia le prove richieste dai Condomini fino dal luglio 1995, riapre l’istruttoria, chiede una perizia, nomina il CTU …… e poi va in pensione.
Eredita la Causa il Giudice dr. Zuliani.
E così siamo arrivati solo al gennaio1998! Abbiamo ancora dieci anni davanti a noi; anni durante i quali si sono succeduti ricorsi, controricorsi, denunce ecc.
Ma queste ulteriori notizie faranno parte dalle prossime puntate, già ora è possibile capire perche nell'ultima Sentenza del TAR, a pag. 4, si definisca la vicenda "COMPLESSA".
(2. segue)
TERRY MASERA

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? - NOSTRA ESCLUSIVA (2. PARTE) (ARTICOLO di TERRY MASERA)


Iniziamo la seconda puntata della Telenovela indicando una seconda strada per poter accedere alla ultima Sentenza del TAR di Trieste, dato che più lettori ci hanno informato della difficoltà di accesso ad essa.
I lettori che volessero ottenerla direttamente da noi quale allegato di posta elettronica, assieme a tutti gli altri documenti che man mano indicheremo nel corso di questo articolo, possono inviarci la richiesta all'indirizzo ilgiornaledelfriuli@libero.it e sarà nostra cura inviare loro tutti gli allegati documentali, in primis la Sentenza.
Ma ora torniamo alla telenovela, che prende il via nientemeno che nell'anno del Signore 1975.
21 giugno 1975
Viene firmata la Convenzione fra il Comune di Martignacco ed i Sig.ri Calligaris Fernanda e Calligaris ing. Mario relativa alla lottizzazione delle aree Fg. 5 mapp. 54 e mapp. 53. La scadenza della validità è stabilita per il 21 giugno 1985 (10 anni per portare a termine la lottizzazione)
4 maggio 1978
L’Impresa Edile Tobia Clocchiatti acquisiva con permuta da Calligaris Ferdinanda metà (1/2) dell’area situata in comune di Martignacco, nella frazione di Torreano, distinta in catasto al f. 5 nn. 57-54 di Ha. 3.75.00 ed inoltre l’area al foglio 5 N. 363 di are 21.70 e si obbliga, tra l’altro, a costruire sull’area sopra descritta i fabbricati previsti nella “Lottizzazione Residenza al Parco” degli architetti Firmino TOSO e Vitaliano CELEGHIN ……….
22 Luglio 1978
Il Comune di Martignacco concede al Sig. Tobia Clocchiatti la Licenza edilizia per la costruzione di fabbricati in attuazione della “Lottizzazione Residenza al Parco”
…..visti gli atti progettuali, allegati alla domanda stessa, redatti dai Sig. TOSO arch. Firmino e CELEGHIN arch. Vitaliano.
21 giugno 1985
Scadenza della Convenzione e della Licenza edilizia, senza che il comparto sia ultimato; senza che al Comune di Martignacco siano cedute le are previste dalla Convenzione del 1975 e senza che l'Impresa Clocchiatti volturi ai condomini le strade interne alla lottizzazione e l'area del Parco giochi, per le quali comunque i condomini pagano regolarmente le spese condominiali.
TRASCORRONO NEL FRATTEMPO 8 ANNI
9 novembre 1993
Il Sig. Tobia Clocchiatti fa istanza al Comune di Martignacco per l’adozione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C) di iniziativa privata ai sensi dell’Art. 49 della L.R. 19.11.1991 n. 52 ….. ai fini di completare l’attuazione del comparto.
18 novembre 1994
Delibera nr. 76/94 del Consiglio Comunale di Martignacco relativo all’Adozione del P.R.P.C. “PARCO 2”
31marzo 1995
Numerosi Condomini, venuti a conoscenza dell’adozione del P.R.P.C. , che stravolgerebbe l’assetto del comparto sia per il numero di villette che si vogliono costruire, sia per la prevista cessione da parte della Clocchiatti al Comune di mappali che essi ritengono legittimamente di loro proprietà (Parco giochi e strade interne alla lottizzazione), inviano una serie di osservazioni al Comune.
4 luglio 1995
Non avendo ottenuto dal Comune nessuna accoglienza alle loro osservazioni e proteste i proprietari di 17 unità abitative
revocano le procure al Sig. Tobia Clocchiatti
fanno un esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla negata esistenza del condominio e quindi parti comuni (proc. 6052/95).
7 luglio 1995
Promozione causa civile (3101/95 R.A.C.C.) da parte dei Proprietari di 17 unità abitative contro Clocchiatti Tobia ed Impresa Clocchiatti SpA avente ad oggetto
“Accertamento comproprietà su beni immobili e invalidità e/o inefficacia procura; riconvenzionale per condanna al risarcimento dei danni ”
14 luglio 1995
Iscrizione della causa civile (3101/95 R.A.C.C.) di 17 Proprietari di unità abitative della “ Residenza al Parco “
12 gennaio 1996
Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
A), B), D) relativo ad aspetti tecnici
C) relativo al subordine della firma della convenzione dopo l’esito dei ricorsi giudiziali (3101/95 R.A.C.C.) presentati dai Condomini (Parti comuni inalienabili e procure).
febbraio 1996
Richiesta di archiviazione (proc. 6052/95) relativa al solo capo di imputazione di truffa e rinvio a giudizio in ordine al 483 C.C.CP. per Tobia Clocchiatti.
28 marzo 1996
1° RICORSO (304/96) al TAR di Trieste presentato dalla Sig. ra Contini con richiesta di annullamento delle deliberazioni nr. 76/94 e punti A), B), D) del nr. 2 REG del 12 gennaio 1996
21 aprile 1996
RICORSO (339/96) al TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA relativamente alla illegittimità del punto C) della Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
28 febbraio 1997
Il TAR di Trieste riunisce i due ricorsi e sentenzia (sentenza nr. 134/97)
“ …….. inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra Contini per mancanza attuale di interesse a ricorrere (intervenendo tale interesse, a detta dei giudicanti, nel momento in cui il Comune di Martignacco fosse andato a sottoscrivere la convenzione di lottizzazione connessa al piano ) “
“ accetta il ricorso proposto dalle parti Clocchiatti ..sul presupposto che non può essere sospesa a tempo indeterminato l’efficacia di un provvedimento amministrativo visti i ritardi della Giustizia“
maggio 1997
Il Comune, accortosi finalmente di aver approvato un Piano di P.R.P.C. senza i presupposti di Legge, soprassiede ad ogni decisione.
giugno 1997
RICORSO (459/97) per inottemperanza presso il TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA contro il Comune di Martignacco.
giugno 1997
Nella sua memoria al TAR in Comune risponde “…. Non posso proseguire l’iter, mi mancano i presupposti secondo L.R. 49/52 “
giugno 1997
Revoca notarile di tutte le procure di cui al luglio 1995
4 novembre 1997
SENTENZA al Ricorso per inottemperanza presso il TAR di Trieste.
Senza entrare ancora una volta nel merito del 1° ricorso della Sig.ra Contini, il TAR obbliga il Comune, pena la nomina di un Commissario ad acta, alla firma della Convenzione
13 dicembre 1997
ESPOSTO presso la Procura della Repubblica di Udine (Dr. Leghissa) per comportamenti "anomali" presso il TAR di Trieste.
gennaio 1998
RICORSO della Sig.ra Contini presso il Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza TAR 134/97
8 gennaio 1998
Il Comune di Martignacco firma la Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. .
In suddetta convenzione si prevede fra l’altro la CESSIONE GRATUITA al comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747), inalienabili dal Regolamento Condominiale.
gennaio 1998
Per la causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di 17 unità abitative, il Giudice Unico Dr. Giuseppe Millozza, 10 giorni prima di emettere sentenza, pur avendo sempre negato sia una perizia, sia le prove richieste dai Condomini fino dal luglio 1995, riapre l’istruttoria, chiede una perizia, nomina il CTU …… e poi va in pensione.
Eredita la Causa il Giudice dr. Zuliani.
E così siamo arrivati solo al gennaio1998! Abbiamo ancora dieci anni davanti a noi; anni durante i quali si sono succeduti ricorsi, controricorsi, denunce ecc.
Ma queste ulteriori notizie faranno parte dalle prossime puntate, già ora è possibile capire perche nell'ultima Sentenza del TAR, a pag. 4, si definisca la vicenda "COMPLESSA".
(2. segue)
TERRY MASERA

sabato 28 marzo 2009

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? - NOSTRA ESCLUSIVA A CURA di TERRY MASERA


(nella foto una veduta aerea dell'area interessata dal contenzioso)




Con la Sentenza n. 220 dell'11 marzo 2009, depositata il 26 marzo 2009, il T.A.R. di Trieste ha compiuto un notevole passo avanti verso la conclusione di una pluriennale vertenza, che vede coinvolti a vario titolo il Sig. Tobia Clocchiatti, a titolo personale e quale Legale Rappresentante della Impresa Clocchiatti SpA, il Comune di Martignacco ed un gruppo di irriducibili proprietari di ville incluse nella originale "Lottizzazione Residenza al Parco".
Scriviamo "notevole passo avanti verso la conclusione" perchè le Parti sono ancora in attesa di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Ricorso n. 27792/2004) relativa alla definitiva attribuzione della proprietà di quelle parti che nel Regolamento di condominio provvisorio venivano definite comuni ed inalienabili. La relativa udienza pubblica ha avuto luogo il 26 marzo 2009 e pertanto non saranno certamente necessari templi biblici per la estensione della Sentenza.

Solo dopo l'estensione di questa sentenza, che pare comunque irrilevante ai fini della Sentenza del T.A.R. n. 220 dell'11 marzo 2009, si potrà capire se le Parti vorranno trovare un accordo oppure se il Comune di Martignacco dovrà dare esecuzione alla Ordinanza Sindacale del 6 settembre 2003 recante la ingiunzione alla demolizione delle "predette unità residenziali", ossia delle 24 villette a schiera.

Ora si pone il gravissimo problema delle villette a schiera che la Clocchiatti ha già venduto a compratori ignari del contenzionso in essere. Si tratta di poco meno di una decina di abitazioni.
Come reagiranno gli acquirenti? Si sentono o si sentiranno truffati? Quali garanzie chiederanno alla Clocchiatti? Inizieranno una serie di cause? Certamente, anche se dovesse finire la Telenovela madre, il futuro ci riserva certamente una serie di altre telenovele, dato che nessuno è disposto a lasciare abbattere la propria casa, anche se magari acquistata con semplicità e faciloneria, per la quale ha speso centinaia di migliaia di Euro.

Se qualcuno dei ns. lettori avesse interesse a leggere una sentenza di 27 pagine, lo invitiamo a collegarsi al sito:

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=FriuliVeneziaGiulia&Tar=Trieste
ed ad inserire nella Ricerca Ricorsi Num. Reg. Generale
Anno: 2006 Numero: 00473
appariranno i dettagli del Ricorso e all'ultima pagina:
Provvedimenti
Esito Tipologia Data Provvedimento Numero
DICHIARA
INAMMISSIBILE/ACCOGLIE SENTENZA 26/03/2009 200900220
Cliccando sul numero della Sentenza, scritto in blu, si accederà direttamente al testo completo della Sentenza.
Qualora apparisse un messaggio di errore .... nessuna paura! Riprovare dato che è possibile un sovraccarico del sito.

Prossimamente Vi racconteremo, partendo dal 1975, come si è sviluppata questa "Telenovela" friulana.
(segue)
TERRY MASERA

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? - NOSTRA ESCLUSIVA A CURA di TERRY MASERA


(nella foto una veduta aerea dell'area interessata dal contenzioso)




Con la Sentenza n. 220 dell'11 marzo 2009, depositata il 26 marzo 2009, il T.A.R. di Trieste ha compiuto un notevole passo avanti verso la conclusione di una pluriennale vertenza, che vede coinvolti a vario titolo il Sig. Tobia Clocchiatti, a titolo personale e quale Legale Rappresentante della Impresa Clocchiatti SpA, il Comune di Martignacco ed un gruppo di irriducibili proprietari di ville incluse nella originale "Lottizzazione Residenza al Parco".
Scriviamo "notevole passo avanti verso la conclusione" perchè le Parti sono ancora in attesa di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Ricorso n. 27792/2004) relativa alla definitiva attribuzione della proprietà di quelle parti che nel Regolamento di condominio provvisorio venivano definite comuni ed inalienabili. La relativa udienza pubblica ha avuto luogo il 26 marzo 2009 e pertanto non saranno certamente necessari templi biblici per la estensione della Sentenza.

Solo dopo l'estensione di questa sentenza, che pare comunque irrilevante ai fini della Sentenza del T.A.R. n. 220 dell'11 marzo 2009, si potrà capire se le Parti vorranno trovare un accordo oppure se il Comune di Martignacco dovrà dare esecuzione alla Ordinanza Sindacale del 6 settembre 2003 recante la ingiunzione alla demolizione delle "predette unità residenziali", ossia delle 24 villette a schiera.

Ora si pone il gravissimo problema delle villette a schiera che la Clocchiatti ha già venduto a compratori ignari del contenzionso in essere. Si tratta di poco meno di una decina di abitazioni.
Come reagiranno gli acquirenti? Si sentono o si sentiranno truffati? Quali garanzie chiederanno alla Clocchiatti? Inizieranno una serie di cause? Certamente, anche se dovesse finire la Telenovela madre, il futuro ci riserva certamente una serie di altre telenovele, dato che nessuno è disposto a lasciare abbattere la propria casa, anche se magari acquistata con semplicità e faciloneria, per la quale ha speso centinaia di migliaia di Euro.

Se qualcuno dei ns. lettori avesse interesse a leggere una sentenza di 27 pagine, lo invitiamo a collegarsi al sito:

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=FriuliVeneziaGiulia&Tar=Trieste
ed ad inserire nella Ricerca Ricorsi Num. Reg. Generale
Anno: 2006 Numero: 00473
appariranno i dettagli del Ricorso e all'ultima pagina:
Provvedimenti
Esito Tipologia Data Provvedimento Numero
DICHIARA
INAMMISSIBILE/ACCOGLIE SENTENZA 26/03/2009 200900220
Cliccando sul numero della Sentenza, scritto in blu, si accederà direttamente al testo completo della Sentenza.
Qualora apparisse un messaggio di errore .... nessuna paura! Riprovare dato che è possibile un sovraccarico del sito.

Prossimamente Vi racconteremo, partendo dal 1975, come si è sviluppata questa "Telenovela" friulana.
(segue)
TERRY MASERA

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? - NOSTRA ESCLUSIVA A CURA di TERRY MASERA


(nella foto una veduta aerea dell'area interessata dal contenzioso)




Con la Sentenza n. 220 dell'11 marzo 2009, depositata il 26 marzo 2009, il T.A.R. di Trieste ha compiuto un notevole passo avanti verso la conclusione di una pluriennale vertenza, che vede coinvolti a vario titolo il Sig. Tobia Clocchiatti, a titolo personale e quale Legale Rappresentante della Impresa Clocchiatti SpA, il Comune di Martignacco ed un gruppo di irriducibili proprietari di ville incluse nella originale "Lottizzazione Residenza al Parco".
Scriviamo "notevole passo avanti verso la conclusione" perchè le Parti sono ancora in attesa di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Ricorso n. 27792/2004) relativa alla definitiva attribuzione della proprietà di quelle parti che nel Regolamento di condominio provvisorio venivano definite comuni ed inalienabili. La relativa udienza pubblica ha avuto luogo il 26 marzo 2009 e pertanto non saranno certamente necessari templi biblici per la estensione della Sentenza.

Solo dopo l'estensione di questa sentenza, che pare comunque irrilevante ai fini della Sentenza del T.A.R. n. 220 dell'11 marzo 2009, si potrà capire se le Parti vorranno trovare un accordo oppure se il Comune di Martignacco dovrà dare esecuzione alla Ordinanza Sindacale del 6 settembre 2003 recante la ingiunzione alla demolizione delle "predette unità residenziali", ossia delle 24 villette a schiera.

Ora si pone il gravissimo problema delle villette a schiera che la Clocchiatti ha già venduto a compratori ignari del contenzionso in essere. Si tratta di poco meno di una decina di abitazioni.
Come reagiranno gli acquirenti? Si sentono o si sentiranno truffati? Quali garanzie chiederanno alla Clocchiatti? Inizieranno una serie di cause? Certamente, anche se dovesse finire la Telenovela madre, il futuro ci riserva certamente una serie di altre telenovele, dato che nessuno è disposto a lasciare abbattere la propria casa, anche se magari acquistata con semplicità e faciloneria, per la quale ha speso centinaia di migliaia di Euro.

Se qualcuno dei ns. lettori avesse interesse a leggere una sentenza di 27 pagine, lo invitiamo a collegarsi al sito:

http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=FriuliVeneziaGiulia&Tar=Trieste
ed ad inserire nella Ricerca Ricorsi Num. Reg. Generale
Anno: 2006 Numero: 00473
appariranno i dettagli del Ricorso e all'ultima pagina:
Provvedimenti
Esito Tipologia Data Provvedimento Numero
DICHIARA
INAMMISSIBILE/ACCOGLIE SENTENZA 26/03/2009 200900220
Cliccando sul numero della Sentenza, scritto in blu, si accederà direttamente al testo completo della Sentenza.
Qualora apparisse un messaggio di errore .... nessuna paura! Riprovare dato che è possibile un sovraccarico del sito.

Prossimamente Vi racconteremo, partendo dal 1975, come si è sviluppata questa "Telenovela" friulana.
(segue)
TERRY MASERA

lunedì 16 marzo 2009

IL PUNTO SULLA QUINTA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE ANTIDROGA (SERVIZIO di MARCO TORBIANELLI)


Nelle giornate del 12, 13 e 14 marzo si è svolta a Trieste la V conferenza nazionale organizzata dal Dipartimento delle Politiche Antidroga e presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Senatore Carlo Giovanardi. Questa conferenza – come stabilisce l’art. 1 comma 5 del D.P.R. 309/90 – viene convocata regolarmente ogni tre anni e le sue conclusioni vengono trasmesse al Parlamento, con il fine di effettuare eventuali correzioni alla legislazione in materia.
L’incontro ha avuto il duplice scopo di fare il punto sulla situazione in Italia e di mettere sul tavolo concrete proposte per realizzare degli interventi coordinati nell’ambito della lotta alle droghe, mirati fondamentalmente al recupero sociale del tossicodipendente attraverso una valorizzazione progressiva e costante delle sue potenzialità.
Partendo dal presupposto dell’illiceità dell’atto del drogarsi, il sen. Giovanardi – all’apertura dei lavori – ha sottolineato come il problema non abbia nessun tipo di confine, né geografico, né di ceto sociale, ma «colpisce l’intera popolazione minandone alla base ciò che di più importante e prezioso ha: i propri giovani, che rappresentano il futuro di una società ».
Il Capo Dipartimento delle Politiche Antidroga, il dott. Giovanni Serpelloni, ha affermato in una nota che «grande importanza si è voluta dare alle analisi e ai documenti presentati da tutte le organizzazioni partecipanti, prima dell’inizio dei lavori, al fine di creare una base informativa fruibile da tutti, contenente le varie posizioni espresse, i documenti della precedente Conferenza di Palermo e una serie di altri contributi elaborati negli scorsi anni da gruppi di lavoro specifici ».
Tra le organizzazioni sentite prima dell’avvio dei lavori segnaliamo la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Comunità Incontro, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, la Comunità San Patrignano, il Forum Droghe e la comunità Exodus di Don Antonio Mazzi.
Ciascuna organizzazione ha espresso le proprie opinioni ed indicazioni su apposite schede, che poi il Dipartimento ha raccolto e suddiviso per argomenti quali ad esempio nuove tipologie di consumatori, prevenzione, terapie farmacologiche, terapie psicosociali, terapie integrate, residenziali e semiresidenziali, reinserimento sociale, reinserimento lavorativo.
Importante infine l’allarme lanciato dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso la conferenza in merito alla nuova droga in circolazione, la cosiddetta “Genie”, un composto di erbe sintetiche già proibito in Austria, Germania e Francia, che viene in realtà venduto come incenso per profumare gli ambienti: i danni che tale mix provocano sono 4-5 volte più gravi di quelli derivanti dalla marijuana, ma la cosa più grave è che in Italia attualmente non ne è vietato l’acquisto, in quanto non è ancora stata riconosciuta ufficialmente come droga.
«Ci dobbiamo confrontare con una serie di nuove sostanze propagandate come legali — aggiunge ancora il dott. Serpelloni —, ma che in realtà sono psicoattive. Sempre più spesso arrivano nei pronto-soccorso degli ospedali giovani con disturbi psicotici inspiegabili, a meno di non pensare all'uso di queste nuove droghe. Che, però, sono difficili da identificare proprio perché sono ancora poco conosciute, anche dai medici. E sono molto potenti ».
MARCO TORBIANELLI

IL PUNTO SULLA QUINTA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE ANTIDROGA (SERVIZIO di MARCO TORBIANELLI)


Nelle giornate del 12, 13 e 14 marzo si è svolta a Trieste la V conferenza nazionale organizzata dal Dipartimento delle Politiche Antidroga e presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Senatore Carlo Giovanardi. Questa conferenza – come stabilisce l’art. 1 comma 5 del D.P.R. 309/90 – viene convocata regolarmente ogni tre anni e le sue conclusioni vengono trasmesse al Parlamento, con il fine di effettuare eventuali correzioni alla legislazione in materia.
L’incontro ha avuto il duplice scopo di fare il punto sulla situazione in Italia e di mettere sul tavolo concrete proposte per realizzare degli interventi coordinati nell’ambito della lotta alle droghe, mirati fondamentalmente al recupero sociale del tossicodipendente attraverso una valorizzazione progressiva e costante delle sue potenzialità.
Partendo dal presupposto dell’illiceità dell’atto del drogarsi, il sen. Giovanardi – all’apertura dei lavori – ha sottolineato come il problema non abbia nessun tipo di confine, né geografico, né di ceto sociale, ma «colpisce l’intera popolazione minandone alla base ciò che di più importante e prezioso ha: i propri giovani, che rappresentano il futuro di una società ».
Il Capo Dipartimento delle Politiche Antidroga, il dott. Giovanni Serpelloni, ha affermato in una nota che «grande importanza si è voluta dare alle analisi e ai documenti presentati da tutte le organizzazioni partecipanti, prima dell’inizio dei lavori, al fine di creare una base informativa fruibile da tutti, contenente le varie posizioni espresse, i documenti della precedente Conferenza di Palermo e una serie di altri contributi elaborati negli scorsi anni da gruppi di lavoro specifici ».
Tra le organizzazioni sentite prima dell’avvio dei lavori segnaliamo la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Comunità Incontro, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, la Comunità San Patrignano, il Forum Droghe e la comunità Exodus di Don Antonio Mazzi.
Ciascuna organizzazione ha espresso le proprie opinioni ed indicazioni su apposite schede, che poi il Dipartimento ha raccolto e suddiviso per argomenti quali ad esempio nuove tipologie di consumatori, prevenzione, terapie farmacologiche, terapie psicosociali, terapie integrate, residenziali e semiresidenziali, reinserimento sociale, reinserimento lavorativo.
Importante infine l’allarme lanciato dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso la conferenza in merito alla nuova droga in circolazione, la cosiddetta “Genie”, un composto di erbe sintetiche già proibito in Austria, Germania e Francia, che viene in realtà venduto come incenso per profumare gli ambienti: i danni che tale mix provocano sono 4-5 volte più gravi di quelli derivanti dalla marijuana, ma la cosa più grave è che in Italia attualmente non ne è vietato l’acquisto, in quanto non è ancora stata riconosciuta ufficialmente come droga.
«Ci dobbiamo confrontare con una serie di nuove sostanze propagandate come legali — aggiunge ancora il dott. Serpelloni —, ma che in realtà sono psicoattive. Sempre più spesso arrivano nei pronto-soccorso degli ospedali giovani con disturbi psicotici inspiegabili, a meno di non pensare all'uso di queste nuove droghe. Che, però, sono difficili da identificare proprio perché sono ancora poco conosciute, anche dai medici. E sono molto potenti ».
MARCO TORBIANELLI

IL PUNTO SULLA QUINTA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE ANTIDROGA (SERVIZIO di MARCO TORBIANELLI)


Nelle giornate del 12, 13 e 14 marzo si è svolta a Trieste la V conferenza nazionale organizzata dal Dipartimento delle Politiche Antidroga e presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Senatore Carlo Giovanardi. Questa conferenza – come stabilisce l’art. 1 comma 5 del D.P.R. 309/90 – viene convocata regolarmente ogni tre anni e le sue conclusioni vengono trasmesse al Parlamento, con il fine di effettuare eventuali correzioni alla legislazione in materia.
L’incontro ha avuto il duplice scopo di fare il punto sulla situazione in Italia e di mettere sul tavolo concrete proposte per realizzare degli interventi coordinati nell’ambito della lotta alle droghe, mirati fondamentalmente al recupero sociale del tossicodipendente attraverso una valorizzazione progressiva e costante delle sue potenzialità.
Partendo dal presupposto dell’illiceità dell’atto del drogarsi, il sen. Giovanardi – all’apertura dei lavori – ha sottolineato come il problema non abbia nessun tipo di confine, né geografico, né di ceto sociale, ma «colpisce l’intera popolazione minandone alla base ciò che di più importante e prezioso ha: i propri giovani, che rappresentano il futuro di una società ».
Il Capo Dipartimento delle Politiche Antidroga, il dott. Giovanni Serpelloni, ha affermato in una nota che «grande importanza si è voluta dare alle analisi e ai documenti presentati da tutte le organizzazioni partecipanti, prima dell’inizio dei lavori, al fine di creare una base informativa fruibile da tutti, contenente le varie posizioni espresse, i documenti della precedente Conferenza di Palermo e una serie di altri contributi elaborati negli scorsi anni da gruppi di lavoro specifici ».
Tra le organizzazioni sentite prima dell’avvio dei lavori segnaliamo la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Comunità Incontro, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, la Comunità San Patrignano, il Forum Droghe e la comunità Exodus di Don Antonio Mazzi.
Ciascuna organizzazione ha espresso le proprie opinioni ed indicazioni su apposite schede, che poi il Dipartimento ha raccolto e suddiviso per argomenti quali ad esempio nuove tipologie di consumatori, prevenzione, terapie farmacologiche, terapie psicosociali, terapie integrate, residenziali e semiresidenziali, reinserimento sociale, reinserimento lavorativo.
Importante infine l’allarme lanciato dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso la conferenza in merito alla nuova droga in circolazione, la cosiddetta “Genie”, un composto di erbe sintetiche già proibito in Austria, Germania e Francia, che viene in realtà venduto come incenso per profumare gli ambienti: i danni che tale mix provocano sono 4-5 volte più gravi di quelli derivanti dalla marijuana, ma la cosa più grave è che in Italia attualmente non ne è vietato l’acquisto, in quanto non è ancora stata riconosciuta ufficialmente come droga.
«Ci dobbiamo confrontare con una serie di nuove sostanze propagandate come legali — aggiunge ancora il dott. Serpelloni —, ma che in realtà sono psicoattive. Sempre più spesso arrivano nei pronto-soccorso degli ospedali giovani con disturbi psicotici inspiegabili, a meno di non pensare all'uso di queste nuove droghe. Che, però, sono difficili da identificare proprio perché sono ancora poco conosciute, anche dai medici. E sono molto potenti ».
MARCO TORBIANELLI