
Siccome abbiamo il convincimento che spesso si parli a vanvera, esaminiamo gli atti.
Ecco per estratto la sentenza della Corte di Cassazione in merito alla causa di Eluana Englaro.
Diritto alla vita, eutanasia, legittimità, limiti.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 16.10.2007 n° 21748.Diritto alla vita – eutanasia – legittimità – limiti [art. 32 Cost., art. 357 c.c.]
Nelle prime righe si legge:
in una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta, proveniente dal tutore che lo rappresenta, di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di relazione e di conoscenza – proprio muovendo dalla volontà espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita.
Ne consegue che:
- il tutore di Eluana Englaro è il padre Beppino;
- il tutore di Eluana Englaro ha adito l'autorità giudiziaria;
- l'autorità giudiziaria si espressa.
Resta ora al padre Beppino, tutore di Eluana Englaro, di richiedere - o meno - l'interruzione del trattamento medico che tiene la figlia artificialmente in vita.
Naturalmente trovando una istituzione medica pronta ad esaudire questa richiesta.
A nostro avviso interferenze e protagonismi vari di Stato italiano e Regione FVG andavano assolutamente evitati.
Riteniamo comunque, dal nostro personalissimo punto di vista, che se il valore preminente in tutta questa vicenda è la dignità di Eluana Englaro come persona, la giovane donna avrebbe potuto essere da tempo portata in uno stato, magari facente parte dell'Unione Europea della quale facciamo parte sempre (e non solo quando ci comoda), evitando di innescare polemiche in Italia ove sul problema dell'eutanasia si è lontani ad arrivare a una serena analisi e risoluzione delle problematiche dal punto di vista strettamente giuridico (mentre è chiaro che sussistono implicazioni etiche delle quali però, nel caso in questione, il "parafulmine" è, e non può essere altrimenti, il tutore e padre Beppino Englaro).
E quindi la domanda si concretizza in quanto segue:
- è più importante la dignità umana di Eluana Englaro oppure importava effettuare una battaglia civile-giudiziaria in Italia (evidentemente sulla pelle di Eluana Englaro)?
Qui di seguito, non per pedanteria, ma per semplice precisione, esponiamo il quadro giuridico allo stato dell'arte.
Italia
In Italia, l'eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all'omicidio volontario (art. 575 c.p.). In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall'art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio).
Attività parlamentare in Italia
Già nel 1984 il deputato socialista Loris Fortuna - autore nel 1970 della legge sul divorzio - presentò un progetto di legge al fine di disciplinare l'interruzione delle terapie ai malati terminali.
In seguito, sulla spinta dell'opinione pubblica e dei fatti di cronaca, 16 deputati dell'Ulivo presentarono nel 1999 un progetto di legge avente come titolo Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Con analogo titolo fu presentata, nel giugno 2000, una bozza di legge a cura dei senatori Verdi Manconi, Carella e Pettinato.
Una proposta di legge di iniziativa popolare fu presentata dai Radicali nell'agosto 2001, il cui titolo era esplicitamente Legalizzazione dell'eutanasia.
Nel corso dell'attuale legislatura sono state promosse varie iniziative legislative: tra le più rilevanti vi sono il progetto di legge d'iniziativa popolare a cura dell'associazione Libera Uscita, tendente a ottenere la depenalizzazione dell'eutanasia e l'introduzione del testamento biologico, ed un documento sull'interruzione delle cure promosso dalla Rosa nel Pugno. Il 19 dicembre 2006 è stato inoltre presentato dal senatore Villone il disegno di legge dal titolo "Disciplina del rifiuto di trattamento sanitario in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione"[28], ancora in fase di discussione[29].
Europa
Austria. Esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel 1977.
Belgio. Dal 16 maggio 2002 è in vigore una legge che disciplina l'eutanasia.
Danimarca. Le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I parenti del malato possono autorizzare l'interruzione delle cure.
Germania. Il suicidio assistito non è reato, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia esplicita richiesta.
Lussemburgo. Il 19 febbraio 2008 il parlamento del Granducato di Lussemburgo ha approvato una proposta di legge che prevede l'eliminazione delle sanzioni penali contro i medici che mettono fine, su richiesta, alla vita dei malati. In particolare, il provvedimento prevede che l'eutanasia venga autorizzata per i malati terminali e coloro che soffrono di malattie incurabili, solo su richiesta ripetuta e col consenso di due medici e una commissione di esperti. A questa data il Lussemburgo si colloca terzo, dopo Olanda e Belgio, ad aver legalizzato l'eutanasia.
Olanda. Dal 1994 l'eutanasia cessò di essere perseguita penalmente, pur rimanendo un reato. Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che regolamentava l'eutanasia e dal 1° aprile 2002 la legge è in vigore.
Regno Unito. L'aiuto al suicidio è perseguito a norma del Suicide Act del 1961, anche se sul piano giurisprudenziale e giurisdizionale vi sono aperture consistenti all'eutanasia passiva. È attualmente in discussione alla Camera dei Comuni l'Assisted Dying for the Terminally Ill Bill (Legge sulla morte assistita per malati terminali), che permetterebbe una forma di suicidio assistito simile a quella prevista dallo statunitense Oregon Death with Dignity Act del 1997.
Svezia. L'eutanasia non è perseguita penalmente.
Svizzera. È previsto il suicidio assistito. Viene praticato al di fuori delle istituzioni mediche statali dall'associazione Dignitas, che accetta le richieste indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. In Italia le informazioni sull'attività svolta dall'associazione Dignitas sono fornite dall'associazione Exit Italia[30].
Resto del mondo
Australia. In alcuni Stati le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I Territori del Nord legalizzarono (1996) l'eutanasia attiva volontaria, ma il parlamento federale annullò tale provvedimento nel 1998.
Canada. Negli Stati di Manitoba e Ontario le direttive anticipate hanno valore legale.
Cina. Una legge del 1998 autorizza gli ospedali a praticare l'eutanasia ai malati terminali.
Colombia. Non esiste una legge specifica sull'eutanasia. Tuttavia, in seguito a un pronunciamento della Corte Costituzionale, la pratica è permessa.
Stati Uniti d'America. La normativa varia a seconda degli Stati. Le direttive anticipate hanno generalmente valore legale. Nello Stato dell'Oregon è possibile, da parte del malato, richiedere farmaci letali. Una regolamentazione specifica di tale materia è tuttavia bloccata per opposizione di un tribunale federale.
In Italia, l'eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all'omicidio volontario (art. 575 c.p.). In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall'art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio).
Attività parlamentare in Italia
Già nel 1984 il deputato socialista Loris Fortuna - autore nel 1970 della legge sul divorzio - presentò un progetto di legge al fine di disciplinare l'interruzione delle terapie ai malati terminali.
In seguito, sulla spinta dell'opinione pubblica e dei fatti di cronaca, 16 deputati dell'Ulivo presentarono nel 1999 un progetto di legge avente come titolo Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Con analogo titolo fu presentata, nel giugno 2000, una bozza di legge a cura dei senatori Verdi Manconi, Carella e Pettinato.
Una proposta di legge di iniziativa popolare fu presentata dai Radicali nell'agosto 2001, il cui titolo era esplicitamente Legalizzazione dell'eutanasia.
Nel corso dell'attuale legislatura sono state promosse varie iniziative legislative: tra le più rilevanti vi sono il progetto di legge d'iniziativa popolare a cura dell'associazione Libera Uscita, tendente a ottenere la depenalizzazione dell'eutanasia e l'introduzione del testamento biologico, ed un documento sull'interruzione delle cure promosso dalla Rosa nel Pugno. Il 19 dicembre 2006 è stato inoltre presentato dal senatore Villone il disegno di legge dal titolo "Disciplina del rifiuto di trattamento sanitario in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione"[28], ancora in fase di discussione[29].
Europa
Austria. Esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel 1977.
Belgio. Dal 16 maggio 2002 è in vigore una legge che disciplina l'eutanasia.
Danimarca. Le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I parenti del malato possono autorizzare l'interruzione delle cure.
Germania. Il suicidio assistito non è reato, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia esplicita richiesta.
Lussemburgo. Il 19 febbraio 2008 il parlamento del Granducato di Lussemburgo ha approvato una proposta di legge che prevede l'eliminazione delle sanzioni penali contro i medici che mettono fine, su richiesta, alla vita dei malati. In particolare, il provvedimento prevede che l'eutanasia venga autorizzata per i malati terminali e coloro che soffrono di malattie incurabili, solo su richiesta ripetuta e col consenso di due medici e una commissione di esperti. A questa data il Lussemburgo si colloca terzo, dopo Olanda e Belgio, ad aver legalizzato l'eutanasia.
Olanda. Dal 1994 l'eutanasia cessò di essere perseguita penalmente, pur rimanendo un reato. Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che regolamentava l'eutanasia e dal 1° aprile 2002 la legge è in vigore.
Regno Unito. L'aiuto al suicidio è perseguito a norma del Suicide Act del 1961, anche se sul piano giurisprudenziale e giurisdizionale vi sono aperture consistenti all'eutanasia passiva. È attualmente in discussione alla Camera dei Comuni l'Assisted Dying for the Terminally Ill Bill (Legge sulla morte assistita per malati terminali), che permetterebbe una forma di suicidio assistito simile a quella prevista dallo statunitense Oregon Death with Dignity Act del 1997.
Svezia. L'eutanasia non è perseguita penalmente.
Svizzera. È previsto il suicidio assistito. Viene praticato al di fuori delle istituzioni mediche statali dall'associazione Dignitas, che accetta le richieste indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. In Italia le informazioni sull'attività svolta dall'associazione Dignitas sono fornite dall'associazione Exit Italia[30].
Resto del mondo
Australia. In alcuni Stati le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I Territori del Nord legalizzarono (1996) l'eutanasia attiva volontaria, ma il parlamento federale annullò tale provvedimento nel 1998.
Canada. Negli Stati di Manitoba e Ontario le direttive anticipate hanno valore legale.
Cina. Una legge del 1998 autorizza gli ospedali a praticare l'eutanasia ai malati terminali.
Colombia. Non esiste una legge specifica sull'eutanasia. Tuttavia, in seguito a un pronunciamento della Corte Costituzionale, la pratica è permessa.
Stati Uniti d'America. La normativa varia a seconda degli Stati. Le direttive anticipate hanno generalmente valore legale. Nello Stato dell'Oregon è possibile, da parte del malato, richiedere farmaci letali. Una regolamentazione specifica di tale materia è tuttavia bloccata per opposizione di un tribunale federale.
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