Vi segnaliamo in particolare l'art.5 che sta a testimoniare ciò che dicevamo in un precedente articolo http://www.ilgiornaledelfriuli.net/2008/12/il-commento-90mila-euro-al-ducato-dei.html, ossia che trattasi di "associazione chiusa", posto che le domande di ammissione devono essere corredate dalla sottoscrizione di due soci presentatori.
Ovvero entrano "gli amici degli amici", secondo il modello para-massonico.
Siccome vogliamo vedere cosa fa il Ducato dei Vini dal di dentro, ci sono due soci che presentano la candidatura del nostro direttore Alberto di Caporiacco?
Art.1È costituita dal 19 ottobre 1972, a tempo indeterminato, un'associazione con la denominazione DUCATO DEI VINI FRIULANI, regolata dal presente statuto e, per quanto non previsto, dal Codice Civile.
Art.2Il Ducato dei Vini Friulani ha sede in Udine, opera nel territorio delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine costituenti la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed è sorto su libera iniziativa di un gruppo di amici del vino, di operatori e produttori vinicoli, di amatori e cultori dell'enogastronomia e di distillatori.Per l'attuazione dei propri scopi il Ducato si avvale dei proventi delle quote associative e dei contributi di enti, istituzioni e privati nonché di eventuali donazioni, lasciti e legati.
Art. 3Il Ducato dei Vini Friulani è un'associazione apartitica ed autonoma, e non persegue alcun fine di lucro.
Art. 4Il Ducato dei Vini Friulani si propone di difendere, diffondere e valorizzare, in Italia ed all'estero, i vini, i distillati e la gastronomia del Friuli-Venezia Giulia, assumendo, in proprio od a fianco di altri enti ed organismi ed a difesa dei consumatori, ogni iniziativa di propaganda, tutela e sorveglianza idonea al raggiungimento delle proprie finalità.
Art. 5Per diventare soci del Ducato è richiesto l'inoltro di una domanda che dovrà essere sottoscritta da due soci presentatori. L'ammissione a socio comporta l'osservanza dello statuto e del regolamento, nonché il pagamento delle quote d'iscrizione e annuale stabilite dalla Corte Ducale. L'accettazione della domanda è deliberata dalla Corte, che può non accoglierla senza obbligo di darne motivazione.La Corte Ducale, qualora venga a conoscenza di violazioni delle norme statutarie e regolamentari o di altre cause gravi che motivino il richiamo scritto, la sospensione o la radiazione dal Ducato, denuncerà il Socio responsabile al Collegio dei Saggi (art. 7), che deciderà inappellabilmente la sanzione da infliggere al Socio.L'uso del collare, dei simboli o delle insegne del Ducato dei Vini Friulani per finalità speculative comporta sempre la radiazione dal sodalizio.Le dimissioni scritte da Socio hanno effetto immediato una volta accolte, e non riservano diritto alcuno del rimborso di quote o di altre pretese.
Art. 6Sono soci fondatori del Ducato, assumendo il titolo di NOBILI FONDATORI DEL DUCATO DEI VINI FRIULANI, i soci che hanno partecipato e hanno formalmente aderito alla costituzione del Ducato (art. 1). Sono soci ordinari, ed assumono il titolo di NOBILI DEI VINI FRIULANI coloro che vengono ammessi all'associazione.La qualifica di Socio Onorario può essere conferita, con voto unanime dalla Corte Ducale, a persone non appartenenti al Ducato senza costituire titolo di eleggibilità a cariche.Il Socio Onorario può chiedere il passaggio a ordinario versando la quota annuale come stabilito dall'art. 5.
Art.7Gli organi del DUCATO DEI VINI FRIULANI sono:a) l'assemblea dei Nobilib) la Corte Ducalec) il Duca dei Vini Friulanid) il collegio dei Maestri dei conti in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti), che controlla la gestione amministrativa dell'associazione e formula la relazione sul conto consuntivo annuale. I Maestri dei conti partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni della Corte Ducale. Il collegio nomina nel proprio seno il presidente;e) il collegio dei Saggi in numero di tre, scelti fra persone di particolare esperienza, con le funzioni di controllare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, che decide inappellabilmente sulle violazioni previste dall'art. 5 e dirime le divergenze che eventualmente insorgessero tra soci od organi del Ducato nell'attuazione del presente statuto. Tutte le cariche dell'associazione, fatta salva quella del Duca, vengono conferite per la durata di un triennio, con possibilità di riconferma alla scadenza.
Art. 8L'assemblea dei nobili del Ducato dei Vini Friulani è composta dai soci del ducato, in regola con il pagamento delle quote annuali. Essa:a) formula le direttive per il raggiungimento delle finalità dell'associazione ed elegge ogni triennio i membri della Corte Ducale e dei due Collegi, escluso il Duca dei Vini Friulani;b) in via ordinaria l'assemblea si riunisce una volta all'anno, entro il mese di aprile, per esaminare le relazioni morale e finanziaria dell'esercizio sociale, che coincide con l'anno solare;c) in via straordinaria l'assemblea si riunisce su richiesta della Corte Ducale quando essa lo ritenga necessario, oppure su richiesta, scritta e motivata, di almeno un quinto dei soci;d) le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, saranno convocate dalla Corte Ducale con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci almeno QUINDICI giorni prima della data della riunione;e) le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci aventi diritto e in seconda convocazione, il giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci presenti;f) le assemblee possono proporre la modifica dello statuto sociale, nonché deliberare sullo scioglimento dell'associazione determinando la destinazione del patrimonio per finalità che si ispirino agli scopi istitutivi dell'associazione stessa;g) le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto, su indicazione del presidente dell'assemblea, che sarà il Duca dei Vini Friulani o, in sua assenza, altro membro designato dalla Corte Ducale; sono ammesse deleghe, non più di una per ogni socio;h) l'elezione della Corte Ducale avviene a scrutinio segreto e i consiglieri proclamati eletti assumono immediatamente il possesso della carica.
Art. 9La Corte Ducale è composta da dodici consiglieri e dal Collegio dei Maestri dei Conti regolato dall'art. 7- tra di loro deve essere eletto almeno un rappresentante dei produttori di vino, uno dei ristoratori ed uno dei distillatori e nel suo seno elegge il Duca dei Vini Friulani.Questi presiede la Corte stessa e le assemblee, rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e ne dirige l'attività conforme le delibere dell'Assemblea e della Corte Ducale.La Corte Ducale, sempre nel suo seno, su proposta del Duca, nomina il segretario-tesoriere, l'araldo e, tra gli iscritti, l'ambasciatore del ducato.La Corte ducale è organo direttivo del Ducato, attua le deliberazioni dell'assemblea, orienta e dirige in armonia con esse l'attività dell'associazione, tanto per la gestione ordinaria quanto per quella straordinaria.La Corte Ducale si riunisce su convocazione del Duca non meno di quattro volte l'anno.Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti è determinante il voto del Duca, o della persona che, in assenza del Duca, sia stata designata dalla Corte a presiedere la riunione.In caso di sopravvenuta vacanza della carica di Duca, la Corte Ducale nel suo seno nomina un reggente che curerà l'attività ordinaria sino alla successiva assemblea dei soci.
Art.1OLa Corte Ducale ha il potere di istituire le Contee del Ducato dei Vini Friulani, sia in Italia che all'estero, e di nominare di volta in volta commissioni tecniche o di esperti per meglio realizzare e qualificare le proprie iniziative nel campo enogastronomico, con attribuzioni e composizioni rapportate alle specifiche esigenze.Dette attività saranno coordinate con il regolamento previsto dallo statuto.
Art. 11La cerimonia d'investitura dei nuovi nobili del Ducato dei Vini Friulani avrà luogo in occasione delle Diete o di solenni simposi del Ducato, ovunque organizzati.
Art. 12Il Ducato dei Vini Friulani ha per proprio emblema l'aquila in campo bianco con il pampino di vite e la scritta "Ducato dei Vini Friulani", come da esemplare allegato al presente statuto.Tale emblema figura nel sigillo che rappresenta il Ducato in ogni sua manifestazione e deve essere riprodotto sul gonfalone, sulla carta intestata, sulle etichette, sulle insegne, sui collari rilasciati dal Ducato.Il regolamento di attuazione del presente statuto, determina le norme sull'uso del collare e dei paludamenti riservati alla Corte e ai soci dell'associazione.
Art. 13Tutte le deliberazioni degli organi di cui all'art. 7, lettere a) b) c) risulteranno in verbali riportati su appositi libri, firmati dal presidente e dal segretario.
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