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domenica 5 aprile 2009

LA TELENOVELA DELLA "RESIDENZA AL PARCO" DI MARTIGNACCO SI AVVIA ALLA CONCLUSIONE? (3. PARTE) - NOSTRA ESCLUSIVA A CURA di TERRY MASERA


La Telenovela della "Residenza al Parco" di Martignacco si avvia alla conclusione? (3)

Continuiamo con la terza puntata della Telenovela con l'evento del


11 marzo 1998

2° RICORSO (167/98) della Sig.ra Contini presso il TAR di Trieste per l’annullamento della Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. , prevedendosi in suddetta convenzione la CESSIONE GRATUITA al Comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747).

8 giugno 1998

Il Comune di Martignacco concede Licenza edilizia n. 56/98 all’Impresa Clocchiatti SpA

4 luglio 1998

Richiesta di SOSPENSIVA della licenza 56/98 da parte della Sig.ra Contini, in forza del 2° ricorso (167/98), al TAR di Trieste. Il TAR di Trieste respinge la richiesta. “ Non vengono concesse sospensive in materia edilizia ”. Con l’occasione viene fissato il 20 novembre 1998 come data per la sentenza sul merito.


fine luglio 1998

Tobia Clocchiatti e l'Impresa Clocchiatti iniziano la costruzione delle prime 12 villette.


3 agosto 1998

Una parte dei Condomini presenta “Ricorso per reintegra immediata e/o manutenzione del possesso” di parte del mapp. 747 (L'impresa Clocchiatti aveva occupato parte del Parco giochi per installare le gru per l'avvio dell'attività di costruzione delle 24 villette).


20 novem. 1998

Slitta per motivi ignoti la sentenza del 2° ricorso al TAR relativa al merito (167/98), promosso dalla Sig.ra Contini.


20 novem. 1998

Il Pretore dr. A. Celledoni respinge l’istanza di reintegra di possesso immediata e rinvia con grande tempestività al 9 aprile 1999 (sono solo 8 mesi a fronte di un ricorso per reintegra immediata!) ……..
ed il TAR non ha ancora fissato una nuova data per la sentenza al 2° ricorso della Sig. Contini.


29 dicembre 1998

A seguito dell’ulteriore ritardo nella sentenza sul merito, fissata per il 20 novembre 1998 , la Sig.ra Contini richiede un'altra SOSPENSIVA.


15 gennaio 1999

Viene naturalmente respinta dal TAR la ulteriore richiesta di sospensiva presentata dalla Sig.ra Contini.
Con l’occasione viene fissato il 9 aprile 1999 come nuova data per la sentenza nel merito al 2° ricorso della Sig. Contini.


4 febbraio 1999

Ricorso per la reintegra di possesso presso la Presidenza del Tribunale di Udine contro la Sentenza del Pretore dr. Celledoni, … anche lui pensionato alla fine del 1999.

8 aprile 1999

Il Tribunale di Udine, in Camera di consiglio, … accoglie il ricorso ….per la reintegra di possesso.


8 aprile 1999

Nel timore che un cavillo procedurale, sollevato dalla Clocchiatti, possa invalidare il ricorso al TAR, evitando la sentenza sul merito, la sig.ra Contini chiede una nuova data, che viene fissata per il 4 luglio 1999.


18 maggio 1999

La Impresa Clocchiatti SpA da disponibilità a spontaneo adempimento alla nota ordinanza del Tribunale di Udine nel termine di gg. 15, decorrenti dalla data della decisione del Tribunale di Udine.


4 luglio 1999

Il TAR rinvia la sentenza sul merito adducendo la necessità di chiedere ulteriore documentazione al Comune di Martignacco


10 luglio 1999

Il TAR richiede, per la seconda volta, la stessa documentazione al Comune


21 luglio 1999

La Sig.ra Contini chiede Istanza di Prelievo al Consiglio di Stato sul ricorso depositato il 14 aprile 1998


7 settem. 1999

Richiesta di archiviazione ( Imputazione art. 483 comma 2 c.p.p.) per scadenza dei termini per il procedimento 6052/95 contro Tobia Clocchiatti


24 settem. 1999

Sentenza del Giudice unico dr. Zuliani nella causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di nr. 17 unità abitative. Sentenza che stabilisce in capo agli attori (I Condomini) la comproprietà delle parti comuni condominiali (Strade e parco giochi).


novembre 1999

Si insiste presso il TAR chiedendo una nuova data per la sentenza sul merito relativa al ricorso dell' 11 marzo 1998 n. 167/1998, e finalmente viene fissata per il 28 aprile 2000 (sono trascorsi soltanto 25 mesi!).


novembre 1999

Viene respinta dal Consiglio di Stato l’Istanza di Prelievo della Sig.ra Contini relativa al ricorso del gennaio 1998 per l'annullamento della sentenza del TAR 137/1997


1 marzo 2000

Con protocollo n. 3725 il Comune di Martignacco annulla in via definitiva la Licenza edilizia dell’ 8 giugno 1998


1 aprile 2000

L’IMPRESA CLOCCHIATTI SpA presenta presso il TAR di Trieste ricorso n. 198/2000 per " Annullamento delibere di adozione ed approvazione piano particolareggiato di iniziativa privata "Al Parco 2" e ricorso n. 199/2000 “"Annullamento concessione edilizia"

14 aprile 2000

Il TAR pro­po­ne per il 28.04.2000 la di­scus­sio­ne uni­fi­ca­ta sui 5 ri­cor­si in cor­so, ma da par­te del­la Cloc­chi­at­ti si chie­de più tem­po.
La nu­o­va da­ta vie­ne fis­sa­ta per il 26.5.2000.


26 maggio 2000

Il TAR, dopo aver ascoltato per più di un'ora le ac­cu­ra­te di­scus­sio­ni de­gli Av­vo­ca­ti, af­fer­ma che sa­reb­be op­por­tu­no che i ri­cor­ren­ti e le con­tro­par­ti "si fa­ces­se­ro gi­u­sti­zia da so­li" e con­ce­de due me­si di tem­po per una trans­a­zio­ne fis­san­do la nu­o­va da­ta per la di­scus­sio­ne al 28 lu­glio 2000;
Col­le­gio Giu­di­can­te: Dr. Ba­ga­rot­ti, Pre­si­den­te, Dr. Di Sci­a­scio, Con­si­glie­re Re­la­to­re, e Dr.ssa Set­te­sol­di, Con­si­glie­re.


luglio 2000

La Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca di Udi­ne se­que­stra tut­ti i ver­ba­li del T.A.R.


28 luglio 2000 I

l Pre­si­den­te Ba­ga­rot­to pre­sie­de tut­te le cau­se fino alle ore 13; quan­do inizia il dibattito relativo ai ricorsi nn. 166, 167, 399/1998, 8, 198, 199/2000 ritiene opportuno assentarsi e se ne va (???!!!).

28 sett. 2000

Il T.A.R. ac­co­glie il ri­cor­so del­la Cloc­chiat­ti, non en­tra nel me­ri­to in nes­su­na del­le il­le­git­ti­mi­tà sol­le­va­te dai Condomini e dal­la nuo­va Am­mi­ni­stra­zio­ne Co­mu­na­le di Mar­ti­gnac­co e di­chia­ra solo la non sus­si­sten­za di in­te­res­se pub­bli­co. Per quan­to ri­guar­da i ri­cor­si del­la Sig.ra Con­ti­ni e dei Sig.ri Liz­zi e Fran­ce­schi­nis nr. 166/98, il T.A.R. se ne lava le mani, de­man­dan­do al Con­si­glio di Sta­to la de­ci­sio­ne sul ri­cor­so re­la­ti­vo alla sen­ten­za 134/97 del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia sul­la inam­mis­si­bi­li­tà per di­fet­to di dan­no at­tua­le.


29 nov. 2000

Vie­ne de­po­si­ta­to il ri­cor­so d'Ap­pel­lo con istan­za di so­spen­si­va con­tro la sen­ten­za del T.A.R. Fri­u­li Ve­ne­zia Giu­lia.
Ed ora, nella attesa di arrivare alla 4a puntata della Telenovela, anticipiamo un documento consegnato al Comune di Martignacco il 24 luglio 2006. Gli attenti lettori sono pregati di esaminarlo alla luce di quanto scritto nella Sentenza del TAR di Trieste nr. 00220/2009 nelle pagine 20 e 21, che qui parzialmente riportiamo:
" omissis
Coglie nel segno anche la censura fondata sul fatto che il PRPC – definito,
impropriamente (come si dirà di qui a poco), “di completamento” dalla
deliberazione consiliare n. 25/2006 – ha conteggiato, anche ai fini della
determinazione della “superficie territoriale” (dalla quale, come stabilito dalla
variante n. 30 al PRGC di Martignacco, vanno escluse “le aree già conteggiate
come di pertinenza di interventi edificatori”), delle aree, e, segnatamente, quelle
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde comune, come di esclusiva e
totale pertinenza del Piano stesso, mentre esse riguardavano la lottizzazione del
1975, ossia la lottizzazione dell’intero comparto: di qui la violazione del Piano
regolatore, in parte qua, nonché dell’art. 31 delle Norme tecniche di attuazione
del Piano regolatore generale comunale.
..... omissis ....
Corollario di ciò è che in sede di PRPC ex art. 31 andavano necessariamente
conteggiate (in positivo od in negativo, a seconda che, rispettivamente, non
afferivano od afferivano ad interventi edificatori pregressi, quanto al computo
della superficie territoriale), solo le aree che facevano parte del nuovo Piano e
non altre aree, e, segnatamente, quelle ricadenti nel perimetro della lottizzazione
originaria e “funzionali all’intero comparto” (così, testualmente, la memoria in
data 29.1.2009 del Comune di Martignacco a pag. 19, con riferimento alle aree
relative alla viabilità, ai marciapiedi ed al verde; v., anche, la relazione dell’ing.
Piva al Consiglio comunale del 29.6.2006, pagg. 3 ss.).
I resistenti, invece, confermano negli scritti difensivi che - ai fini del computo
della superficie territoriale - è stata considerata la superficie dell’ambito
interessato dalla lottizzazione del 1975 (mq. 37.485), nonché quella realmente
utilizzata per l’intero ambito (mq. 21.928), quella a disposizione per il nuovo
PRPC (13.909 mq.) e quella realmente utilizzata per quest’ultimo (11.000 mq)
..... omissis ....


E' a disposizione di chi fosse interessato il documento del 24 luglio 2006.


Vi diamo appuntamento alla quarta puntata della telenovela!
TERRY MASERA


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