Iniziamo la seconda puntata della Telenovela indicando una seconda strada per poter accedere alla ultima Sentenza del TAR di Trieste, dato che più lettori ci hanno informato della difficoltà di accesso ad essa.
I lettori che volessero ottenerla direttamente da noi quale allegato di posta elettronica, assieme a tutti gli altri documenti che man mano indicheremo nel corso di questo articolo, possono inviarci la richiesta all'indirizzo ilgiornaledelfriuli@libero.it e sarà nostra cura inviare loro tutti gli allegati documentali, in primis la Sentenza.
Ma ora torniamo alla telenovela, che prende il via nientemeno che nell'anno del Signore 1975.
21 giugno 1975
Viene firmata la Convenzione fra il Comune di Martignacco ed i Sig.ri Calligaris Fernanda e Calligaris ing. Mario relativa alla lottizzazione delle aree Fg. 5 mapp. 54 e mapp. 53. La scadenza della validità è stabilita per il 21 giugno 1985 (10 anni per portare a termine la lottizzazione)
4 maggio 1978
L’Impresa Edile Tobia Clocchiatti acquisiva con permuta da Calligaris Ferdinanda metà (1/2) dell’area situata in comune di Martignacco, nella frazione di Torreano, distinta in catasto al f. 5 nn. 57-54 di Ha. 3.75.00 ed inoltre l’area al foglio 5 N. 363 di are 21.70 e si obbliga, tra l’altro, a costruire sull’area sopra descritta i fabbricati previsti nella “Lottizzazione Residenza al Parco” degli architetti Firmino TOSO e Vitaliano CELEGHIN ……….
22 Luglio 1978
Il Comune di Martignacco concede al Sig. Tobia Clocchiatti la Licenza edilizia per la costruzione di fabbricati in attuazione della “Lottizzazione Residenza al Parco”
…..visti gli atti progettuali, allegati alla domanda stessa, redatti dai Sig. TOSO arch. Firmino e CELEGHIN arch. Vitaliano.
…..visti gli atti progettuali, allegati alla domanda stessa, redatti dai Sig. TOSO arch. Firmino e CELEGHIN arch. Vitaliano.
21 giugno 1985
Scadenza della Convenzione e della Licenza edilizia, senza che il comparto sia ultimato; senza che al Comune di Martignacco siano cedute le are previste dalla Convenzione del 1975 e senza che l'Impresa Clocchiatti volturi ai condomini le strade interne alla lottizzazione e l'area del Parco giochi, per le quali comunque i condomini pagano regolarmente le spese condominiali.
TRASCORRONO NEL FRATTEMPO 8 ANNI
9 novembre 1993
Il Sig. Tobia Clocchiatti fa istanza al Comune di Martignacco per l’adozione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C) di iniziativa privata ai sensi dell’Art. 49 della L.R. 19.11.1991 n. 52 ….. ai fini di completare l’attuazione del comparto.
18 novembre 1994
Delibera nr. 76/94 del Consiglio Comunale di Martignacco relativo all’Adozione del P.R.P.C. “PARCO 2”
31marzo 1995
Numerosi Condomini, venuti a conoscenza dell’adozione del P.R.P.C. , che stravolgerebbe l’assetto del comparto sia per il numero di villette che si vogliono costruire, sia per la prevista cessione da parte della Clocchiatti al Comune di mappali che essi ritengono legittimamente di loro proprietà (Parco giochi e strade interne alla lottizzazione), inviano una serie di osservazioni al Comune.
4 luglio 1995
Non avendo ottenuto dal Comune nessuna accoglienza alle loro osservazioni e proteste i proprietari di 17 unità abitative
revocano le procure al Sig. Tobia Clocchiatti
fanno un esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla negata esistenza del condominio e quindi parti comuni (proc. 6052/95).
revocano le procure al Sig. Tobia Clocchiatti
fanno un esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla negata esistenza del condominio e quindi parti comuni (proc. 6052/95).
7 luglio 1995
Promozione causa civile (3101/95 R.A.C.C.) da parte dei Proprietari di 17 unità abitative contro Clocchiatti Tobia ed Impresa Clocchiatti SpA avente ad oggetto
“Accertamento comproprietà su beni immobili e invalidità e/o inefficacia procura; riconvenzionale per condanna al risarcimento dei danni ”
“Accertamento comproprietà su beni immobili e invalidità e/o inefficacia procura; riconvenzionale per condanna al risarcimento dei danni ”
14 luglio 1995
Iscrizione della causa civile (3101/95 R.A.C.C.) di 17 Proprietari di unità abitative della “ Residenza al Parco “
12 gennaio 1996
Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
A), B), D) relativo ad aspetti tecnici
C) relativo al subordine della firma della convenzione dopo l’esito dei ricorsi giudiziali (3101/95 R.A.C.C.) presentati dai Condomini (Parti comuni inalienabili e procure).
A), B), D) relativo ad aspetti tecnici
C) relativo al subordine della firma della convenzione dopo l’esito dei ricorsi giudiziali (3101/95 R.A.C.C.) presentati dai Condomini (Parti comuni inalienabili e procure).
febbraio 1996
Richiesta di archiviazione (proc. 6052/95) relativa al solo capo di imputazione di truffa e rinvio a giudizio in ordine al 483 C.C.CP. per Tobia Clocchiatti.
28 marzo 1996
1° RICORSO (304/96) al TAR di Trieste presentato dalla Sig. ra Contini con richiesta di annullamento delle deliberazioni nr. 76/94 e punti A), B), D) del nr. 2 REG del 12 gennaio 1996
21 aprile 1996
RICORSO (339/96) al TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA relativamente alla illegittimità del punto C) della Delibera di approvazione (nr. 2 REG) da parte del Consiglio Comunale del P.R.P.C. relativo al “PARCO 2”
28 febbraio 1997
Il TAR di Trieste riunisce i due ricorsi e sentenzia (sentenza nr. 134/97)
“ …….. inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra Contini per mancanza attuale di interesse a ricorrere (intervenendo tale interesse, a detta dei giudicanti, nel momento in cui il Comune di Martignacco fosse andato a sottoscrivere la convenzione di lottizzazione connessa al piano ) “
“ accetta il ricorso proposto dalle parti Clocchiatti ..sul presupposto che non può essere sospesa a tempo indeterminato l’efficacia di un provvedimento amministrativo visti i ritardi della Giustizia“
“ …….. inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra Contini per mancanza attuale di interesse a ricorrere (intervenendo tale interesse, a detta dei giudicanti, nel momento in cui il Comune di Martignacco fosse andato a sottoscrivere la convenzione di lottizzazione connessa al piano ) “
“ accetta il ricorso proposto dalle parti Clocchiatti ..sul presupposto che non può essere sospesa a tempo indeterminato l’efficacia di un provvedimento amministrativo visti i ritardi della Giustizia“
maggio 1997
Il Comune, accortosi finalmente di aver approvato un Piano di P.R.P.C. senza i presupposti di Legge, soprassiede ad ogni decisione.
giugno 1997
RICORSO (459/97) per inottemperanza presso il TAR di Trieste da parte della CLOCCHIATTI SpA contro il Comune di Martignacco.
giugno 1997
Nella sua memoria al TAR in Comune risponde “…. Non posso proseguire l’iter, mi mancano i presupposti secondo L.R. 49/52 “
giugno 1997
Revoca notarile di tutte le procure di cui al luglio 1995
4 novembre 1997
SENTENZA al Ricorso per inottemperanza presso il TAR di Trieste.
Senza entrare ancora una volta nel merito del 1° ricorso della Sig.ra Contini, il TAR obbliga il Comune, pena la nomina di un Commissario ad acta, alla firma della Convenzione
Senza entrare ancora una volta nel merito del 1° ricorso della Sig.ra Contini, il TAR obbliga il Comune, pena la nomina di un Commissario ad acta, alla firma della Convenzione
13 dicembre 1997
ESPOSTO presso la Procura della Repubblica di Udine (Dr. Leghissa) per comportamenti "anomali" presso il TAR di Trieste.
gennaio 1998
RICORSO della Sig.ra Contini presso il Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza TAR 134/97
8 gennaio 1998
Il Comune di Martignacco firma la Convenzione per l’attuazione del P.R.P.C. .
In suddetta convenzione si prevede fra l’altro la CESSIONE GRATUITA al comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747), inalienabili dal Regolamento Condominiale.
In suddetta convenzione si prevede fra l’altro la CESSIONE GRATUITA al comune delle proprietà condominiali inalienabili quali le strade interne del Condominio (mapp. 652) ed il Parco giochi condominiale (mapp. 747), inalienabili dal Regolamento Condominiale.
gennaio 1998
Per la causa civile (3101/95 R.A.C.C.) promossa dai proprietari di 17 unità abitative, il Giudice Unico Dr. Giuseppe Millozza, 10 giorni prima di emettere sentenza, pur avendo sempre negato sia una perizia, sia le prove richieste dai Condomini fino dal luglio 1995, riapre l’istruttoria, chiede una perizia, nomina il CTU …… e poi va in pensione.
Eredita la Causa il Giudice dr. Zuliani.
Eredita la Causa il Giudice dr. Zuliani.
E così siamo arrivati solo al gennaio1998! Abbiamo ancora dieci anni davanti a noi; anni durante i quali si sono succeduti ricorsi, controricorsi, denunce ecc.
Ma queste ulteriori notizie faranno parte dalle prossime puntate, già ora è possibile capire perche nell'ultima Sentenza del TAR, a pag. 4, si definisca la vicenda "COMPLESSA".
Ma queste ulteriori notizie faranno parte dalle prossime puntate, già ora è possibile capire perche nell'ultima Sentenza del TAR, a pag. 4, si definisca la vicenda "COMPLESSA".
(2. segue)
TERRY MASERA
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